
È questo il quadro che emerge dalla lettura della deliberazione n. 7/2012 con cui la Corte dei conti - sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello stato - ha messo reso noti i risultati sulle modalità di attuazione degli interventi finanziati sul Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. Fondo che, lo si ricorderà, è stato istituito dal decreto legge n. 35/2005 e la cui gestione spetta al ministero dello sviluppo economico in raccordo con la Commissione europea, quale referente finale delle singole sovvenzioni. L'indagine della magistratura contabile si è soprattutto focalizzata sul primo periodo di intervento, ovvero quello che va dal 30 settembre del 2005 al 15 settembre 2006, in particolare per le gravi questioni emerse in sede di attuazione e tenuto conto che, in seguito, il Fondo ha avuto un «appeal» prossimo allo zero (un solo aiuto concesso). Le doglianze della Corte si fondano sul fatto che nessuna delle quattro, tra le sei imprese beneficiarie degli aiuti al salvataggio concessi negli anni 2005 e 2006, nonostante il consistente contributo ricevuto, sia riuscita a elaborare un piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione e a evitare le procedure fallimentari o concorsuali. Ciò ha causato la chiamata in garanzia dello stato (in quanto il ministero dello sviluppo economico presta fideiussione con le banche erogatrici del prestito) e la conseguente attivazione del Fondo, dal quale sono stati tratti oltre 43 milioni di euro (pari al 90% dei contributi concessi). A conferma del flop rivelatosi, la Corte ha rilevato che resta ancora senza effetto l'iter del ministero dello sviluppo economico di «rientrare» dall'esposizione. Ma è un'impresa ardua in quanto i crediti sono confluiti nel passivo dell'impresa e potranno essere soddisfatti in tempi lunghi, tenuto altresì conto «che non sono assistiti da cause legittime di prelazione». Questo, a detta della Corte, è un problema di non poco conto, visto che la mancata restituzione del prestito e degli interessi non solo si riflette sulla capienza del Fondo stesso, ma anche sulla compatibilità dell'aiuto erogato con le regole del mercato comune. Regole che impongono agli stati membri di pervenire all'effettivo recupero delle somme dovute. Margini di miglioramento si rilevano comunque nella nuova modalità operativa al vaglio dello stesso Mise. In pratica, si consentirebbe di ammettere al contributo solo imprese «doc», per le quali lo stato di crisi è ufficialmente riconosciuto e con ciò superando uno dei maggiori ostacoli delle procedure dinanzi alla Commissione Ue. Ovvero la prova della sussistenza dello stato di difficoltà.