
Nessuna imposta di bollo speciale e/o straordinaria (né per l'anno 2011 né per gli anni successivi) dovrà invece essere pagata dagli eredi se il decesso dello scudante è avvenuto entro il 6 dicembre 2011. In quest'ultimo caso gli eredi, se già non l'hanno fatto, dovranno però affrettarsi a dare comunicazione all'intermediario dell'accettazione dell'eredità. In assenza, la banca, la sim o la fiduciaria presso la quale risulta aperto il conto scudato a nome del de cuius verserà, entro il 16 luglio, le relative imposte di bollo speciale e/o straordinaria.
Analoghe avvertenze valgono per gli scudanti-esibitori ovvero per quei contribuenti che hanno scudato e poi esibito l'apposita dichiarazione riservata in sede di accessi, ispezioni e verifiche da parte dell'amministrazione finanziaria ovvero a seguito di avvisi di accertamento o di rettifica o di atti di contestazione di violazioni tributarie. Tale esibizione, chiarisce l'Agenzia, fa venire meno il regime di riservatezza, e quindi anche la debenza dell'imposta di bollo speciale, ma solo dalla data in cui dell'esibizione della dichiarazione riservata viene data comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto il conto/rapporto scudato. Attenzione però. L'esibizione intervenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 6 dicembre 2011 equivale a un prelievo dal conto/rapporto scudato e pertanto andrà comunque pagata, per il solo anno 2011, l'imposta di bollo straordinaria dell'1%. Qualora, invece, l'esibizione della dichiarazione riservata fosse avvenuta (e comunicata all'intermediario) prima del 1° gennaio 2011 non andrà pagata nessuna imposta di bollo speciale e straordinaria.