Scorrendo la bozza del provvedimento di disapplicazione automatica la prima notazione va alla rilevanza che assume la congruità e la coerenza rispetto agli studi di settore. Dalla formulazione letterale della norma e dalla risposta fornita dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare n. 8 del 2012 sembrava di poter desumere che la causa di esclusione già prevista ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 non potesse avere alcun effetto laddove la congruità e la coerenza si fossero manifestate in uno dei tre periodi di imposta in perdita ai fini della applicazione della nuova norma. Invece, condivisibilmente, il provvedimento di esclusioni automatica pare andare verso un'altra direzione e cioè fornire rilevanza alla congruità e alla coerenza rispetto agli studi di settore anche in relazione al triennio in perdita. Per fare un esempio, una società in perdita nel triennio 2009 - 2011 che dovrebbe applicare le nuove disposizioni di legge dal 2012, laddove in uno qualunque dei periodi di imposta menzionati sia stata congrua e coerente risulterà esclusa dalla nuova norma in materia di perdite sistematiche. L'effetto è duplice in quanto viene di fatto «azzerato» il contatore triennale nel senso che una congruità e coerenza del 2011 sterilizza non solo l'anno 2012 ma incide anche sul triennio.
Altra ipotesi che viene delineata è quello del possesso di un margine operativo lordo positivo cioè una differenza positiva tra le voci A) e B) del conto economico al netto delle voci relative a svalutazioni, ammortamenti ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della lettera B). Nella sostanza, un richiamo di questo genere dovrebbe escludere un gran numero di società appesantite da posizioni finanziarie rilevanti e che non incidono, contabilmente, sulle voci indicate nel provvedimento.
Ulteriore aspetto che il provvedimento tende a delineare come causa di esclusione automatica dalla nuova norma senza la necessità che venga presentata una istanza di interpello disapplicativa, è quella della società che risulta con un segno algebrico positivo in base alla somma del risultato fiscale e degli importi che non concorrono alla formazione del reddito imponibile per effetto di proventi esenti, esclusi o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva ovvero di disposizioni agevolative. Nella sostanza, questo significa assumere il segno algebrico negativo della perdita esposta nella dichiarazione dei redditi e sommare a essa le variazioni in diminuzione appostate nel modello Unico per effetto di specifiche disposizioni di legge quali, ad esempio, la non imponibilità delle plusvalenze di cessione delle partecipazioni e dei dividendi. Sulla scorta di questo principio, vi è da ritenere che possano anche essere computate ai fini di questa causa di esclusione quelle variazioni in diminuzione che corrispondono ad elementi già assoggettati a tassazione in precedenti esercizi. Altra ipotesi è quella del possesso di partecipazioni immobilizzate in società che non sono in perdita sistematica. Manca, ad una prima lettura del provvedimento, una esclusione automatica che parrebbe del tutto logica raccordando le disposizioni contenute nella norma introdotta dalla manovra estiva rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 84 del Tuir. Tale ultima disposizione, infatti, prevede una sorta di agevolazione per le perdite che si sono prodotte nel primo triennio che, oltre ad essere riportabili senza limiti di tempo, compensano anche l'intero ammontare del reddito del periodo di imposta successivo. Ed è proprio il triennio in perdita il presupposto di applicazione della penalizzante norma introdotta dalla legge n. 148 del 2011 che, in ogni caso, pare configgere con il contenuto delle disposizioni di carattere sostanziale del testo unico delle imposte sui redditi.