
La verifica delle attrezzature. L'articolo 71 del Tu sicurezza prevede che il datore di lavoro, oltre agli ordinari controlli iniziale e a seguito del loro montaggio, deve sottoporre le attrezzature a verifiche periodiche, volte a valutarne l'effettivo stato di efficienza e di conservazione ai fini della sicurezza. Le verifiche possono essere annuali, biennali o triennali, in base al tipo di attrezzatura come stabilito dall'allegato VII del Tu sicurezza. Con dm 11 aprile 2011 è stato approvato il regolamento sulle verifiche; il provvedimento sarebbe dovuto entrare in vigore il 30 luglio 2011, ma il termine è stato poi prorogato prima al 26 gennaio 2012 e poi al 24 maggio. Il regolamento prevede che la prima verifica venga effettuata dall'Inail (Ispesl) e le successive presso le Asl. Le verifiche sono tutte onerose e le spese a carico del datore di lavoro. La prima verifica va effettuata entro 60 giorni dalla data di richiesta all'Inail; le successive verifiche periodiche, da svolgere presso le Asl, entro il termine di 30 giorni dalle rispettive richieste.
I termini. Ai fini della decorrenza dei predetti termini (60/30 giorni) entro cui l'Inail o l'Asl devono effettuare le verifiche periodiche, il ministero precisa che la richiesta da parte del datore di lavoro (su cui cade esclusivamente l'obbligo di effettuare le verifiche delle attrezzature) è considerata valida soltanto se risponde ai seguenti requisiti:
a) ove trasmessa su supporto cartaceo, deve essere su carta intestata dell'impresa utilizzatrice (o di soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro dell'impresa utilizzatrice) o provvista i timbro della stessa impresa, ed essere firmata dal richiedente;
b) deve riportare l'indirizzo completo presso cui si trova l'attrezzatura di lavoro da verificare, nonché i dati fiscali (sede legale, codice fiscale, partita Iva) ed i riferimenti telefonici;
c) deve contenere i dati identificativi dell'attrezzature di lavoro, ovvero: tipologia, matricola Enpi o Ancc o Ispesl o Inail o, nel caso di ponti sospesi muniti di argani e di carri raccogli frutta, del ministero del lavoro; ove non sia disponibile la matricola, numero di fabbrica e costruttore;
d) deve essere indicato il soggetto abilitato individuato dal datore di lavoro, scegliendo tra quelli iscritti nell'apposito elenco dei soggetti abilitati (previsto dal regolamento);
e) data di richiesta.
Interfaccia web su www.inail.it. Sul sito internet dell'Inail, sezione modulistica, è disponibile il modulo cartaceo predisposto ai fini delle richieste di verifica. In alternativa, per gli utenti già iscritti a Punto cliente del portale Inail, è possibile inoltrare la richiesta mediante l'attivazione della nuova procedura online;