
Accolto il ricorso della cooperativa in terra di Gomorra: annullata l'informativa antimafia del prefetto di Napoli che aveva portato alla revoca di appalti aggiudicati all'azienda. È vero, non può avere che natura prognostica la valutazione del prefetto che fa scattare l'inibitoria ai danni dell'impresa: lo impone la necessità di evitare che i contratti pubblici finiscano nelle grinfie di organizzazioni criminali travestite da imprese legali. Ma il quadro indiziario su cui si fonda la decisione dell'ufficio territoriale deve comunque essere coerente, anche se non risulta perfezionato. E soprattutto non può basarsi su supposizioni. In questo caso il prefetto ha in mano elementi insufficienti: i presunti camorristi legati in rapporto di subappalto sono stati assolti anni prima dall'accusa di cui al 416 bis Cp e nel frattempo il clan di riferimento è stato sconfitto.
Ai fini dell'interdittiva antimafia, infatti, la rilevanza di una organizzazione camorristica deve presentare il requisito della idoneità, attuale ed effettiva, del vincolo associativo a influenzare le iniziative e le decisioni del soggetto condizionato. Lo scioglimento della «famiglia» di appartenenza dei «guaglioni» finiti nel mirino delle forze dell'ordine possono consentire di escludere il potenziale condizionamento dell'azienda.