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Senza rettifica la fattura emessa senza la rivalsa

del 02/06/2012
di: La Redazione
Senza rettifica la fattura emessa senza la rivalsa
Non deve essere rettificata la fattura emessa senza la rivalsa dell'Iva dal contribuente che si avvale del regime di vantaggio (o dei nuovi minimi), incassata dopo la fuoriuscita dal regime speciale. L'effettuazione dell'operazione, secondo le regole dell'art. 6 del dpr 633/72, si è infatti realizzata all'atto dell'emissione del documento. Questo, per quanto concerne i profili Iva, uno dei chiarimenti contenuti nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 17 del 30 maggio 2012 sul regime speciale istituito dall'art. 1 della legge n. 244/2007 e integrato dall'art. 27 del dl n. 98/2011; regime che, per quanto riguarda l'Iva, può sostanzialmente considerarsi un regime di franchigia dall'imposta, anche se, come ricorda la stessa circolare, permangono in capo ai contribuenti che se ne avvalgono alcuni importanti obblighi.

Operazioni intraUe passive. I contribuenti che si avvalgono del regime speciale, qualora intendano effettuare acquisti intracomunitari, devono anzitutto darne comunicazione preventiva all'agenzia, in sede di dichiarazione di inizio attività ovvero successivamente, per essere inseriti nell'archivio VIES ai sensi dell'art. 27 del dl n. 78/2010 e dei provvedimenti attuativi. Essi dovranno, poi, integrare le fatture relative agli acquisti intracomunitari, nonché alle altre operazioni di cui risultano debitori di imposta, e versare integralmente l'imposta dovuta su dette operazioni passive entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse. Relativamente agli acquisti intracomunitari, inoltre, è necessaria la presentazione degli elenchi Intrastat.

Va ricordato che, secondo quanto chiarito dall'agenzia con la circolare 36/10, i suddetti adempimenti dovranno essere osservati anche per gli eventuali acquisti intracomunitari di servizi “generici” presso fornitori Ue, rendendosi ad avviso dell'agenzia applicabile, pur in mancanza di un'esplicita previsione normativa, la medesima disciplina stabilita per gli acquisti intracomunitari di beni.

I suddetti adempimenti non dovranno essere osservati nel caso in cui vengano effettuati acquisti di beni o di servizi presso fornitori Ue che si avvalgono, a loro volta, del regime di franchigia per le piccole imprese, poiché in tal caso le operazioni sono considerate già assoggettate all'imposta nel paese di origine.

È da osservare che l'introduzione del regime autorizzatorio di cui al citato art. 27, dl 78/2010, consente ai contribuenti minimi di semplificare senza pregiudizi la gestione degli acquisti intracomunitari di beni o servizi. Sarà infatti sufficiente non chiedere l'iscrizione della posizione Iva nell'archivio VIES per rendere inapplicabili le regole proprie delle operazioni intracomunitarie e i conseguenti adempimenti formali e sostanziali, poiché in tal caso le operazioni saranno assoggettate all'Iva da parte del fornitore nel paese di origine. Una conferma in tal senso si rinviene, in linea generale, nella recente risoluzione dell'agenzia delle entrate n. 42/2012.

Operazioni IntraUe attive. Per quanto riguarda le operazioni intracomunitarie «in uscita», l'art. 41, comma 2-bis, del dl n. 331/93 stabilisce che le cessioni di beni fatte da contribuenti minimi verso soggetti passivi di altri stati membri Ue non costituiscono cessioni intracomunitarie; esse si configurano quindi come cessioni assoggettate in Italia (sia pure senza evidenza della rivalsa dell'Iva e senza obbligo di versamento dell'imposta). Anche in questo caso, l'agenzia ritiene che la stessa disciplina sia estensibile alle prestazioni di servizi rese da contribuenti minimi verso operatori Ue. Naturalmente, il corollario di questa impostazione del trattamento sostanziale è che per le operazioni intracomunitarie «in uscita», poste in essere dai contribuenti minimi, non è necessaria l'iscrizione al VIES e non si deve presentare il modello Intrastat.

Franco Ricca

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