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Sul 36% per ristrutturazioni semplificazioni estese

del 02/06/2012
di: di Andrea Bongi e Fabrizio G. Poggiani
Sul 36% per ristrutturazioni semplificazioni estese
Bonus 36% per le ristrutturazioni edilizie con semplificazioni retroattive: l'obbligo di indicazione della manodopera e la comunicazione al centro operativo di Pescara è cessato a partire dal 1° gennaio 2011. Acconti Irpef 2012 per gli immobili di interesse storico o artistico concessi in locazione in chiaro.

Con la circolare 19/E di ieri, l'Agenzia delle entrate è intervenuta fornendo chiarimenti su detrazioni per spese sanitarie, carichi di famiglia, agevolazioni per disabili e interventi di recupero del patrimonio abitativo e di riqualificazione energetica.

Immobili di interesse storico/artistico locati. Nella circolare di ieri l'Agenzia individua la procedura corretta per la determinazione degli acconti dovuti per l'anno 2012 anticipando, di fatto, la nuova disciplina introdotta dal decreto-legge n.16 del 2012 che com'è noto ha modificato radicalmente in trattamento fiscale dei redditi di tali beni.

Tale modifica, peggiorativa per i contribuenti, comporta che con effetto dal periodo d'imposta 2012, il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione sia costituito dal maggiore importo risultante dal confronto tra la rendita catastale effettiva dell'immobile, rivalutata del 5%, rapportata al periodo e alla percentuale di possesso, e il canone di locazione ridotto del 35 per cento, anch'esso rapportato alla percentuale di possesso.

Il primo luogo occorre ridurre il reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per il 2011 di un importo pari alla rendita dell'immobile determinata in base alla minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato, rapportata al periodo e alla percentuale di possesso.

Dopo questo primo passo il contribuente dovrà determinare il nuovo reddito attribuibile al fabbricato locato sulla base delle nuove disposizioni attraverso il confronto fra la rendita rivalutata del 5% e il canone di locazione ridotto del 35%, sommandolo poi al reddito complessivo dell'anno 2011 al netto della rendita come sopra determinata.

Su questo reddito «virtuale» il contribuente andrà a riliquidare le imposte 2011 al solo fine di rideterminare gli importi degli acconti Irpef 2012 secondo le regole ordinarie.

Poiché le novità in oggetto sono in vigore dal 29 aprile scorso, la circolare precisa che la differenza fra gli acconti calcolati senza le nuove disposizioni e quelli come sopra rideterminati, potrà essere versata, senza sanzioni, entro il 30 novembre 2012.

Ristrutturazioni. Confermata la soppressione dell'obbligo di invio delle comunicazioni di inizio lavori al Centro operativo di Pescara a partire dal 1° gennaio 2011, ancorché il dl n. 70/2010 fosse entrato in vigore dal 14/05/2011.

Sul punto, l'Agenzia fornisce anche un chiarimento con riferimento ai dati da indicare nella dichiarazione dei redditi, precisando che, se il contribuente ha spedito la raccomandata al Cop per le ristrutturazioni iniziate in data anteriore al 14/05/2011, lo stesso deve barrare la colonna 2 «C.O. Pescara/Condominio» dei righi da E51 a E53 del modello 730/2012 e i righi da RP51 a RP54 del modello Unico PF 2012, senza compilare le colonne successive.

Per il condomino è necessario esibire la certificazione dell'amministratore attestante il rispetto degli adempimenti previsti al fine di non perdere la detrazione, mentre il contribuente deve tenere a disposizione delle Entrate le abilitazioni necessarie per la ristrutturazione (concessioni, autorizzazioni o comunicazione inizio lavori) e, se non previste, una dichiarazione sostitutiva che indichi i lavori agevolabili.

Sulla stessa falsariga, confermata anche la soppressione dell'ulteriore obbligo di indicare «separatamente» in fattura l'ammontare della manodopera, pena decadenza dal bonus, a partire dalla medesima data ovvero anche nelle fatture emesse prima della data di entrata in vigore del dl n. 70/2011; sul punto si rende necessario evidenziare, però, che tale semplificazione è, di fatto, neutralizzata dalle disposizioni di cui alla lett. b), comma 2, dell'art. 21, dpr n. 633/1972 che richiedono, comunque, l'indicazione della «natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione».

Con riferimento ai box pertinenziali, le Entrate confermano che per gli acquisti avvenuti nel 2010 il contribuente avrebbe dovuto inviare la relativa comunicazione entro il 30/09/2011 (data di presentazione delle dichiarazioni) ma essendo intervenuta la soppressione della comunicazione, al fine di non decadere dal bonus, si rende necessario indicare taluni dati nella dichiarazione dei redditi, compilando le colonne concernenti i dati catastali (da E51 a E53) del modello 730/2012 e degli oneri (da RP51 a RP54) del modello Unico PF 2012.

Sul tema, infine, confermato il possibile mantenimento delle quote residue dei bonus (36% e 55%) in capo al cedente o al cessionario, anche in caso di trasferimento a titolo gratuito inter vivos (donazione), con la necessità di utilizzo dell'unità da parte degli eredi se il trasferimento è mortis causa (successione).

Spese sanitarie. Si potranno detrarre anche le spese per dispositivi medici acquistati in erboristeria e al tempo stesso potranno beneficiare della detrazione del 19% le spese per le prestazioni sanitarie rese da operatori rientranti nelle «professioni sanitarie riabilitative» (individuate dall'articolo 3 del dm 29 marzo 2001). Per queste ultime non sarà necessaria la prescrizione medica ma dalla ricevuta del professionista dovrà emergere la figura professionale e la prestazione effettuata.

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