Credito d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione. Lo prevede il decreto del Mineconomia 24 maggio 2012 recante «Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la concessione di un credito di imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 di ieri. Il provvedimento riguarda l'assunzione di lavoratori definiti dalla Commissione europea «svantaggiati» o «molto svantaggiati» nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Beneficiari del credito d'imposta sono tutti i soggetti che, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, in qualità di datori di lavoro, incrementano il numero di lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni di cui sopra. Sono esclusi dall'applicazione della disciplina del credito d'imposta i soggetti di cui all'art. 74 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le persone fisiche non esercenti attività d'impresa né arti e professioni. Danno diritto al credito d'imposta le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori, definiti come detto dalla Commissione europea «svantaggiati» o «molto svantaggiati», che costituiscono incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nelle Regioni nei 12 mesi precedenti alla data dell'assunzione. Come lavoratori svantaggiati vanno considerati coloro che rientrano in una delle seguenti categorie: chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; adulti che vivono soli con una o più persone a carico; lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da disparità uomo-donna; membri di una minoranza nazionale che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale. Come lavoratore molto svantaggiato va invece inteso chi è senza lavoro da almeno 24 mesi. Il credito d'imposta, è concesso, per ciascun lavoratore «svantaggiato» assunto, nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi successivi all'assunzione. Qualora l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori «molto svantaggiati», il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione. I costi comprendono: la retribuzione lorda, prima delle imposte; i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali; i contributi assistenziali per figli e familiari. Il credito d'imposta spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo di riferimento. Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati inoltrano apposita istanza alle Regioni. Ciascuna Regione adotta, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di ieri, il provvedimento con cui stabilisce le modalità e le procedure per la concessione del credito d'imposta. Il diritto al credito d'imposta decade tra l'altro se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei 12 mesi precedenti alla data di assunzione e se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero di tre anni, per le altre imprese, ma anche in caso di accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5 mila, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di stato né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo a un'intensità di aiuto superiore al livello consentito. Qualora sia stata accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo, la Regione procede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. Le risorse finanziarie destinate, nell'ambito dei Programmi operativi regionali Fse 2007-2013, al credito di imposta sono individuate come di seguito: Abruzzo: . 4.000.000; Molise: . 1.000.000; Basilicata: . 2.000.000; Campania: . 20.000.000; Calabria: . 20.000.000; Puglia: . 10.000.000; Sicilia: 65.000.000; Sardegna: . 20.000.000. L'eventuale ulteriore fabbisogno di risorse necessarie all'attuazione del credito d'imposta, rispetto ai 142 milioni di euro già in cassa, potrà essere coperto dalle eventuali risorse derivanti da riprogrammazioni dei Programmi comunitari 2007-2013.