
Il ministero, preliminarmente, ricorda le due ipotesi oggi previste dalla disciplina sui licenziamenti, ossia la tutela obbligatoria (che si applica alle aziende con organico fino a 15 dipendenti) e la tutela reale (che si applica alle aziende con organico superiore a 15 dipendenti). Nel primo caso, spiega, in caso di riassunzione del lavoratore perché il licenziamento è dichiarato illegittimo in quanto senza giusta causa o giustificato motivo, la disciplina implica l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, a far data dal giorno della riassunzione; di conseguenza, il datore di lavoro non è tenuto ad assolvere gli obblighi contributivi per il periodo intercorrente tra licenziamento e riassunzione.
Diverso il caso della tutela reale: il giudice, dichiarata l'illegittimità del licenziamento, ordina anche la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, condannando il datore di lavoro al pagamento di un'indennità; lo stesso giudice, inoltre dispone il versamento dei contributi per il periodo che va dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra. In questo caso, dunque, il rapporto di lavoro è come se non si fosse mai estinto, ragione per cui nei confronti del datore di lavoro continua a gravare l'adempimento dell'obbligazione contributiva.
A sostegno di tanto, il ministero riporta l'orientamento della Corte di cassazione, tra cui una recente sentenza (la n. 402/2012) la quale evidenzia che il rapporto assicurativo (contributivo) risulta assistito dalla medesima fictio iuris che caratterizza il rapporto di lavoro, considerato de iure come mai interrotto.