
In effetti erano molti i dubbi da sciogliere in merito ai due requisiti soggettivi previsti nel secondo comma dell'art. 27 del dl 98/2011 relativi al mancato esercizio nei tre anni precedenti di un'attività artistica, professionale o d'impresa anche in forma associata o familiare e la prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.
In linea generale dalla lettura della circolare n. 17/E, si ritrae l'intenzione delle Entrate di interpretare in maniera estensiva e pro contribuente il contenuto dei suddetti precetti normativi.
In primo luogo la circolare chiarisce che con riguardo al limite temporale dei tre anni precedenti lo stesso debba essere letto in riferimento non ai periodi d'imposta quanto ai giorni di calendario. Ciò significa che se il contribuente ha cessato la precedente attività il 31 maggio 2009 potrà senz'altro aprire la nuova partita Iva e accedere al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i soggetti in mobilità, nel mese di luglio 2012 essendo trascorsi ormai più di tre anni in termini di giorni di calendario. Quanto alla partecipazione in società la circolare ricorda come la causa ostativa all'accesso al regime dei nuovi minimi sia costituita dall'effettivo svolgimento di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo nel triennio precedente. Da ciò deriva che la quota di socio accomandante in una società non dovrebbe costituire ostacolo per l'avvio di un'attività in regime dei nuovi minimi a meno che il soggetto non si sia ingerito nella gestione dell'attività sociale.
In via del tutto analogica non costituirà ostacolo all'avvio di una nuova attività in regime dei superminimi la partecipazione del soggetto a una società inattiva, atteso che in questa ipotesi manca del tutto un'attività di gestione da parte dei soci.
Potrà liberamente accedere al nuovo regime di vantaggio, di fatto un paradiso fiscale, anche l'associato in partecipazione di solo lavoro atteso che il suo reddito non è qualificabile come reddito derivante dallo svolgimento di un'attività artistica o professionale.
Quanto alla necessità che l'attività intrapresa non costituisca in alcun modo una mera prosecuzione di un'attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo la circolare n. 17/E, dopo aver confermato la validità e l'attualità dei chiarimenti già forniti nella precedente circolare n. 8/E del 2001 per il regime di cui all'art. 13 della legge n. 388 del 2000, ricorda che l'indagine diretta all'accertamento della novità dell'impresa vada effettuata caso per caso. Non esistono dunque formule generali valevoli per ogni caso.
Così argomentando non sono preclusive all'accesso al regime dei superminimi le attività precedentemente svolte in forma di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a tempo determinato che si caratterizzano per la loro marginalità economica e sociale. Marginalità che si può ritenere sussistente quando tali attività siano svolte per un periodo inferiore alla metà del triennio precedente.
Non costituirà inoltre mera prosecuzione dell'attività quando le due attività da porre a confronto, quella dipendente a tempo indeterminato o determinato superiore ai limiti temporali suddetti, e quella autonoma, sono riferite ad ambiti che richiedono competenze non omogenee.
Sarà sempre inibito invece l'accesso al regime agevolato ogniqualvolta si intenda avviare un'attività nello stesso ambito professionale rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento (ortopedico dipendente che avvia l'attività come libero professionista nel medesimo ambito territoriale).
La causa ostativa della mera prosecuzione dell'attività viene ovviamente meno qualora il lavoratore perda il lavoro o sia collocato in mobilità.
Il nuovo regime dei minimi, si legge infine nel citato documento di prassi, può inoltre coesistere con lo svolgimento da parte del contribuente anche di altre attività di lavoro dipendente o produttive di redditi diversi da quelli di lavoro autonomo agevolate.