Crisi di coppia - La moglie se ne va di casa perché una vera e propria intesa di coppia non è stata mai raggiunta. E la veridicità delle affermazioni di lei risulta comprovata dagli otto testi sentiti in giudizio fra le persone più vicine ai coniugi, tanto da averne raccolto gli sfoghi più privati. Risultato: è esclusa ogni violazione di obbligo matrimoniale in capo alla donna. La decisione di lasciare il marito al suo destino appare determinata da una giusta causa, che è ritenuta tale da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Inutile per l'ex marito tentare di addebitare problematicità sessuali alla donna, sostenendo che la grave indisponibilità ai rapporti e «la non recettività» di lei avrebbero da sole creato la crisi di coppia: si tratta di elementi di fatto che in modo inammissibile si tenta di far rientrare nel giudizio di legittimità.
Convivenza intollerabile - L'abbandono della casa familiare di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e di conseguenza configura la causa di addebito della separazione, in quanto porta alla impossibilità della convivenza. Ma la giurisprudenza di legittimità è orientata nel ritenere che la violazione non si configura quando l'abbandono che è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge. Altrettanto vale quando la scelta di lasciare il campo all'ex partner è intervenuta nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata. Ed è sempre il coniuge che abbandona la casa a dover adempiere all'onere della prova.
Elemento-spia - Resta immutato anche l'importo dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione, in quanto trattamento idoneo ad assicurare al coniuge un tenore di vita comparabile con quello goduto in costanza di matrimonio. Ma attenzione: le condizioni economiche dei coniugi dopo che i due si sono lasciati e le eventuali disparità fra i mezzi a disposizione dell'uno e dell'altro ben possono costituire un indice del tenore di vita goduto durante il matrimonio. Risulta dunque adeguata la motivazione del giudice del merito che considera le attuali dichiarazioni dei redditi.
