
Il dm stabilisce che le società di consulenza finanziaria (dicitura che dovrà essere obbligatoriamente inclusa nella denominazione sociale) non possono detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Non potranno essere iscritte all'albo le società che intrattengono rapporti di qualsiasi natura (patrimoniale, economica, finanziaria, contrattuale) con emittenti o intermediari, quali per esempio, banche, sim, compagnie assicurative o sgr, né con i relativi amministratori. L'articolo 3 del decreto prevede poi che le società fee only «non possono percepire alcuna forma di beneficio da soggetti diversi dal cliente al quale è reso il servizio», quali per esempio commissioni o provvigioni. Ai sensi dell'articolo 4, inoltre, l'iscrizione all'albo delle società di consulenza finanziaria è consentita solo previa sottoscrizione di un'assicurazione contro la responsabilità civile per i danni derivanti da negligenza professionale: la copertura deve essere pari ad almeno un milione di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 5 milioni all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo. Tali importi potranno tuttavia essere ritoccati al rialzo in considerazione dei volumi di attività. Attenzione particolare anche sui requisiti di onorabilità e indipendenza dei soci e dei manager, mutuandoli da quelli previsti per i consulenti finanziari persone fisiche dal dm 24 dicembre 2008, n. 206.