
L'articolo 12 del regolamento n. 987/2009, in particolare, stabilisce che quando un periodo di assicurazione o di residenza maturato a titolo di assicurazione obbligatoria sotto la legislazione di uno stato Ue coincide con un periodo di assicurazione maturato a titolo di assicurazione volontaria o facoltativa continuata sotto la legislazione di un altro stato membro, è preso in considerazione il solo periodo maturato a titolo di assicurazione obbligatoria. Alla luce di tale disposizione, l'Inps ha chiesto al ministero del lavoro di chiarire i limiti della tutela in Italia dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro che risultino a vario titolo coperti da contributi di ordinamenti previdenziali dei paesi comunitari ed extracomunitari convenzionati. In base alla legislazione italiana, infatti, l'accredito e il riscatto per maternità e congedo parentale sono possibili solamente quando il periodo da riconoscere non sia già coperto da altri contributi (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto). Il ministero del lavoro, spiega l'Inps, ha precisato che, per quanto riguarda i paesi Ue, l'accredito figurativo e il riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro debbono ritenersi preclusi quando i periodi stessi risultino a vario titolo coperti negli ordinamenti pensionistici di tali paesi. Per quanto concerne, invece, l'accredito degli stessi periodi coperti da contribuzione in paesi extracomunitari convenzionati, occorre valutare ciascuna fattispecie in conformità a quanto previsto dalla convenzione di sicurezza sociale stipulata con ogni singolo stato.