Costi da reato. L'art. 8 del dl n. 16/2012 dispone sull'indeducibilità, dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo, dei costi da reato, di cui al comma 4-bis, dell'art. 14, legge n. 537/1993. Sul punto l'associazione rileva l'iniziale presenza di un'asimmetria tra costi e ricavi, giacché il legislatore aveva previsto, con espresso riferimento ai proventi di natura illecita (penali, civili o amministrativi), la rilevanza ai fini dell'imposizione diretta. Con l'art. 8, dl n. 16/2012, il legislatore sostituisce il previgente comma 4-bis, dell'art. 14, della legge n. 537/1993, prevedendo l'esclusione dal divieto dei costi relativi ai delitti colposi e confermando il regime di indeducibilità per i costi e gli oneri sostenuti per l'esercizio di attività illecite, qualificabili come «delitto», l'assoggettamento dei proventi nell'ipotesi di esercizio dell'azione penale o in presenza di decreto di rinvio a giudizio o di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, mentre l'assoluzione o il proscioglimento danno ora «diritto» al contribuente alla restituzione delle imposte. Nonostante il miglioramento dell'impianto, per l'associazione permangono numerosi dubbi interpretativi e il regime asimmetrico tra proventi e costi, con problematiche per quelli derivanti da attività penalmente illecite e quelli ottenuti da attività lecite, ma all'interno delle quali si sono concretizzati atti singoli penalmente rilevanti, da sedare con necessari chiarimenti ministeriali.
Irap. Con riferimento alla deducibilità dell'Irap dalle imposte sui redditi, l'associazione evidenzia la criptica formulazione della norma che lascia ampi spazi interpretativi sull'applicazione pratica. In effetti, dopo l'introduzione della deducibilità analitica del tributo regionale, determinato sulla componente del costo del lavoro, resta aperta la possibilità di una vera e propria convivenza della deduzione forfetaria pari al 10% dell'imposta pagata nel periodo d'imposta con la deduzione del 100% dell'imposta pagata sul costo del lavoro, decurtato delle detrazioni (cuneo e contributi).
Inoltre, il dl n. 16/2012, modificando le disposizioni del dl n. 201/2011 (Manovra Monti) ha esteso l'applicazione ai periodi pregressi, nei casi in cui il termine dei 48 mesi cada nel periodo compreso tra il 28/12/2011 e il 2/03/2012, con la conseguenza che la questione precedentemente evidenziata impatta sensibilmente anche sull'ammontare dell'imposta ammessa al rimborso.
Remissione in termini. La modifica intervenuta è estremamente importante in quanto, ancorché si realizzi una violazione di adempimenti formali (opzione per la trasparenza, per esempio), il contribuente con il pagamento della sanzione (da 258 euro a 2.065 euro), di cui al comma 1, art. 11, dlgs n. 471/1997, non decade dall'accesso ai regimi fiscali opzionali, sempre che la violazione non sia stata constatata o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento. Permangono, anche su questo tema, alcune perplessità in particolare in ordine al termine entro il quale i contribuenti devono effettuare la comunicazione e/o eseguire l'adempimento richiesto; come principio generale, l'associazione ritiene che, con riferimento alle violazioni commesse con modelli diversi da quelli dichiarativi, il termine sia da individuare nel 30 settembre successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.Leasing. Preso atto delle disposizioni introdotte dall'art. 4-ter, dl n. 16/2012, che hanno eliminato il vincolo della durata minima del contratto, mantenendo i limiti temporali di deduzione dei canoni, l'associazione evidenzia l'obbligo di rispetto delle regole dell'art. 96 del Tuir, per gli oneri finanziari e l'obbligo di depurare la componente riferibile al terreno. Inoltre, le limitazioni poste dal comma 7, dell'art. 102, non impattano sulla disciplina Irap, per effetto della nota applicazione del principio di derivazione delle risultanze del conto economico, già applicato dal 2008.