Sono queste, in sintesi, le principali novità contenute nella circolare n. 15/e pubblicata ieri dall'Agenzia delle entrate e interamente dedicata all'assistenza fiscale prestata dai Caf e dai professionisti abilitati per la campagna 730/2012 – redditi 2011.
Il citato documento di prassi amministrativa costituisce una sorta di vademecum operativo nel quale sono riepilogate, oltre alle nuove scadenze dell'operazione 730/2012, le varie fasi attraverso le quali si sviluppa l'assistenza fiscale sui redditi 2011 delle persone fisiche.
Tra le principali novità di quest'anno la circolare ricorda come a seguito del provvedimento direttoriale del 2 febbraio 2012, tutti i datori di lavoro, sia pubblici che privati, dovranno ricevere telematicamente i risultati contabili delle dichiarazioni modello 730/2012 presentate dai propri dipendenti ai centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati.
Questa procedura, si legge nella circolare diffusa ieri, semplifica gli adempimenti a carico dei datori di lavoro poiché costituisce una più agevole modalità di ricezione del risultato contabile delle dichiarazioni modello 730. I sostituti, grazie a tale nuova modalità di ricezione dei 730/4, hanno inoltre garanzia della sicurezza della provenienza dei dati ricevuti nonché la possibilità di un'agevole integrazione dei dati da conguagliare con quelli delle retribuzioni dei propri dipendenti.
Per quanto attiene invece alla cedolare secca sulle locazioni abitative la circolare ricorda come nel modello 730/2012 (al pari del modello Unico 2012PF) può essere esercitata dai contribuenti l'opzione per l'assoggettamento del canone di locazione alla nuova imposta sostitutiva per tutti quei contratti scaduti, registrati o rinnovati, prima del 7 aprile 2011.
La circolare ricorda inoltre come nel caso in cui il contribuente avesse dimenticato il versamento dell'acconto 2011 della cedolare secca, altra condizione necessaria oltre all'opzione preventiva o in dichiarazione, non è da ritenersi comunque preclusa la possibilità di assoggettare i canoni di locazione a imposta sostitutiva, a patto che il contribuente stesso, ricorrendo tutte le condizioni previste, effettui il pagamento delle somme dovute a titolo di acconto imposte avvalendosi del ravvedimento operoso.
Potranno essere sanati anche errati utilizzi dei codici tributo utilizzati per i versamenti in acconto della cedolare secca in luogo dell'irpef o viceversa, attraverso la presentazione dell'istanza per la correzione del codice tributo.
I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale potranno, attraverso la compilazione del quadro I Imu del modello 730/2012, fare inoltre richiesta di utilizzo dell'eventuale credito risultante dalla dichiarazione per effettuare in via autonoma, il versamento dell'Imu dovuta per l'anno 2012 con il modello F24.
Ovviamente di tale scelta il sostituto terrà poi conto nelle operazioni di conguaglio rimborsando soltanto l'eventuale differenza fra il credito irpef emergente dalla liquidazione del 730/2012 e l'importo utilizzato dal contribuente per il versamento dell'Imu.
Infine nell'ipotesi di presentazione del modello 730/2012 in forma congiunta, ciascuno dei coniugi potrà utilizzare, per il pagamento del proprio debito ai fini dell'Imu, tutto o parte del credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione.