Signori Presidenti, Sig. Ministro
gli accordi recentemente sottoscritti e finalizzati alla regolamentazione delle nuove disposizioni in materia di apprendistato, prevedono – entrambi – l'obbligo di sottoporre il piano formativo individuale alla approvazione del competente ente bilaterale e – ove ricorra il caso – la sottoposizione dei medesimi prima all'Ente bilaterale nazionale e successivamente a quello territorialmente competente.
Dal testo dei distinti accordi, emerge che tale obbligo sussiste indipendentemente dalla iscrizione dell'impresa all'Ente bilaterale.
Siffatta disposizione risulta allo scrivente Sindacato inaccettabile e giuridicamente infondata, stante le gravi complicanze delle procedure d'assunzione che fisiologicamente ne derivano, tutte a carico di imprese e consulenti del lavoro.
La preannunciata semplificazione delle procedure e l'incentivazione all'apprendistato si infrangono palesemente sull'anzidetta previsione contrattuale.
Peraltro, la disposizione in questione apre la strada a un ampio contenzioso, non essendo disciplinato – né dalla legge né dalla contrattazione – quali possano essere le conseguenze sanzionatorie e legali in caso di inosservanza.
L'introduzione dell'obbligo medesimo, inoltre, appare estremamente ingiustificato, non essendo espressamente previsto dal nuovo T.u. sull'apprendistato alcuna ipotesi simile.
È appena il caso di evidenziare che lo stesso Ministero del lavoro – nella risposta a interpello n. 4/2007 – ha rilevato «l'illegittimità delle clausole dei contratti collettivi che subordinano la stipula del contratto di apprendistato o il parere di conformità sui profili formativi del contratto all'iscrizione all'ente bilaterale o ad altre condizioni non espressamente previste dal legislatore». Nel medesimo documento viene anche chiarito che «la circolare n. 30/2005 ha ribadito la legittimità delle clausole che prevedano, per l'applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante, l'obbligo di sottoporre i profili formativi al parere di conformità dell'ente bilaterale, laddove tale obbligo sia previsto da una legge regionale e non sia in contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale. Qualora detto obbligo non sia stato previsto dal legislatore regionale ma sia comunque introdotto dalla contrattazione collettiva – quale fonte regolatrice del rapporto ai sensi dell'art. 49, comma 5-bis, dlgs. n. 276/2003 – lo stesso non può comunque rivestire carattere autorizzatorio».
Stante tutto quanto sopra, riportando la forte protesta pervenuta a questa Segreteria nazionale da tutto il territorio, si chiede di procedere alle parti con estrema urgenza alla cancellazione di tale clausola contrattuale e al Sig. Ministro del Lavoro di intervenire risolutivamente a riguardo.
Questa Associazione nazionale sindacale consulenti del lavoro, resta disponibile per un eventuale incontro per meglio chiarire e definire la problematica.
