Le richieste. In primis, il decreto spiega che le imprese che intendono farsi pagare con titoli di stato devono indicare nella domanda di assegnazione degli stessi l'importo del credito vantato, al netto di rimborsi o compensazioni (parziali o totali) già ottenuti o effettuati. La domanda andrà inoltrata all'amministrazione debitrice, che ha assunto l'impegno di spesa a bilancio per la fornitura ricevuta. Attenzione: in caso di fusione tra società, la domanda di estinzione del credito mediante assegnazione di titoli di stato dovrà essere presentata dalla incorporante. O dalla società risultata dalla fusione.
I crediti alienabili. I debiti verso i fornitori, che le amministrazioni dello stato potranno alienare con titoli di stato, ovviamente, non devono essere stati già pagati, ma devono aver generato al 31 dicembre scorso residui passivi iscritti a bilancio o residui perenti iscritti sul conto patrimoniale dell'amministrazione. Il dm fissa anche un paletto: il pagamento delle somme dovute, dice, «non deve comportare un peggioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni». E, proprio per questo motivo, lo stesso dm dispone che i crediti alienabili siano quelli contratti dalle amministrazioni centrali per soddisfare «i consumi intermedi».
Le domande. Le istanze delle imprese fornitrici ai ministeri dovranno essere elaborate in facsimile, utilizzando modelli scaricabili dai siti internet www.mef.gov.it, www.dt.tesoro.it/it e www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/. Il ministero debitore a cui verrà consegnata la domanda dovrà rilasciare ricevuta. Nel caso di istanza inviata al dicastero con raccomandata a/r, per l'ordine di presentazione farà fede la data di spedizione della domanda.
Le verifiche, l'inserimento nell'elenco creditori, il pagamento. Una volta che gli uffici del ministero debitore avranno verificato l'esistenza del credito e il rispetto dei requisiti necessari affinché sia liquidabile, stileranno un elenco dei crediti in ordine di precedenza. Che sarà per anno, a partire dal meno recente; poi per data del titolo di pagamento. E, infine, per importo, a partire dal meno elevato. La lista dei crediti alienabili sarà poi sdoppiata: una parte conterrà i residui passivi al 31 dicembre 2011, l'altra i residui andati in perenzione. In entrambe le sottoliste dovranno essere inserite per ciascun credito vantato tutte le informazioni utili a soddisfare il richiedente titoli di stato (dati dell'istanza; ammontare del credito complessivo; ammontare del credito rimborsabile con titoli di stato; ammontare del credito rimborsabile per via ordinaria; giustificativo di spesa; clausole, ecc). Le liste verranno poi spedite entro fine luglio agli uffici centrali del Bilancio, che fatti i dovuti accertamenti, le trasmetteranno entro il 28 settembre successivo alla Ragioneria dello stato. Quest'ultima (svolte le verifiche di competenza) invierà l'elenco dei creditori al Tesoro, entro il 31 ottobre 2012; con l'indicazione degli importi da estinguere mediante titoli di stato. A quel punto, il Tesoro procederà all'emissione e all'assegnazione dei titoli mediante Bankitalia, dando contemporaneamente comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'importo dei titoli in corso di assegnazione.