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Entrando nel merito, i due decreti certificazione riguardano la certificazione dei crediti scaduti nei confronti rispettivamente delle amministrazioni centrali (inclusi gli enti pubblici nazionali) e di Regioni e enti locali, inclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale. Si tratta di decreti «fotocopia», uno immediatamente operativo (per le amministrazioni centrali), l'altro che necessita del parere della Conferenza stato-regioni. Un terzo decreto («decreto compensazioni») riguarda le compensazioni dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Un quarto decreto riguarda il Fondo centrale di garanzia, che prevede agevolazioni per le imprese creditrici della p.a. A questi atti si aggiunge l'accordo tra Abi e le Associazioni imprenditoriali, che istituisce un plafond dedicato alla smobilizzo dei crediti delle imprese verso la pubblica amministrazione nonché le risorse dedicate già messe a disposizione da Cdp. In un'ottica di ulteriore semplificazione, Consip sta intanto predisponendo una piattaforma elettronica per far incontrare fornitori e debitori. «La certificazione elettronica», spiega una nota di palazzo Chigi, «permetterà di evitare, nel caso di cessione del credito, gli obblighi di redazione di atto pubblico e di notificazione nel caso di cessione, risparmiando tempo e soldi». Per quanto riguarda la certificazione questa si ottiene mandando un semplice modulo standard all'ente debitore che ha 60 giorni di tempo per rispondere, riconoscendo il debito oppure argomentandone l'inesigibilità totale o parziale. Se non risponde in tempo, viene nominato un «commissario ad acta» che nei successivi 60 giorni risponderà al debitore. Il pagamento dovrà avvenire entro 12 mesi dalla presentazione dell'istanza. Con questa certificazione, il fornitore potrà compensare il suo credito nei confronti di regioni e enti locali con debiti iscritti a ruolo alla data del 30 aprile 2012 per tributi erariali e per tributi regionali e locali nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (decreto compensazioni); fare una cessione, pro soluto o pro solvendo presso intermediari finanziari riconosciuti; o infine ottenere un'anticipazione bancaria a fronte del credito certificato. L'anticipazione può essere assistita da una garanzia fino al 70% da parte del Fondo centrale di garanzia (elevabile fino all'80 per cento in caso di apporto di risorse da parte delle regioni) e un importo massimo garantibile per singola impresa pari a 2,5 milioni di euro (il massimo consentito per legge).