In altri termini ad avviso del Collegio di legittimità, «il Tribunale ha individuato il fumus commissi delicti del provvedimento cautelare reale nel trasferimento del ramo d'azienda da parte dell'indagato, che ha considerato una forma di elusione del provvedimento del giudice civile». Tuttavia, il sequestro civile era stato posto a tutela delle quote, non dei beni aziendali, sicché ciò che avrebbe dovuto giustificare il sequestro preventivo penale è l'indebito esercizio dei diritti collegati alle quote. Ma di questo, scrivono i Supremi giudici, non vi è traccia nel provvedimento impugnato, che invece ha motivato la ritenuta elusione soltanto con riferimento alla mancata autorizzazione del custode giudiziario alla cessione del ramo d'azienda. In sostanza, «il sequestro civile, per come disposto, non era diretto ad impedire la gestione della società, ma solo a imporre il vincolo sulle quote; se il giudice civile avesse voluto impedire la gestione della società, avrebbe dovuto imporre il sequestro sull'intera azienda e non solo sulle quote. Peraltro, nel provvedimento impugnato non si dà atto né delle ragioni, né degli effetti della cessione del ramo d'azienda, al fine di valutare, a livello meramente indiziario, il presupposto di una condotta elusiva».
È il caso di una società alla quale erano state sequestrate delle quote. Nonostante la misura l'amministratore aveva alienato il ramo operativo dell'azienda. Per questo era scattata la denuncia in sede penale, con l'accusa di elusione di un ordine del giudice (articolo 388 del codice penale). Contro questa decisione la difesa dell'uomo ha presentato ricorso in Cassazione e, questa volta, con successo. Ad avviso della sesta sezione penale, infatti, il ramo operativo dell'azienda e le quote sono due cose diverse e quindi l'imprenditore non ha violato alcun obbligo disposto dal giudice in sede civile.
