Le aliquote. La circolare precisa che i limiti delle aliquote minimo e massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del comune. L'ente locale, infatti, può esercitare la sua autonomia regolamentare manovrando le aliquote entro gli specifici limiti dettati per le varie fattispecie stabilite dalla legge e nel far questo può diversificare le aliquote sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva e sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie di immobili, purché vengano seguiti criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione. Domina su tutto l'esigenza di salvaguardare la quota del gettito riservata allo Stato, per cui i comuni devono ponderare attentamente le scelte da fare.
La detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze. Il pensiero del Mef è che i comuni possono aumentare l'importo della detrazione di 200 fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, anche specifiche fattispecie meritevoli di tutela, fermi restando, ovviamente, i criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione. Solo se il comune abbia disposto l'aumento della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, rendendo così l'abitazione principale esente da Imu, allora non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per gli immobili a disposizione.
Il nucleo familiare. La circolare non precisa cosa si debba intendere per nucleo familiare a cui fa riferimento l'art. 13, comma 2, del dl n. 201 del 2011, nello stabilire che per «abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente». È solo negli esempi che si affronta tale concetto, in particolare quando si esamina la norma che prevede che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti. La circolare precisa innanzitutto che la finalità antielusiva della norma impone che la stessa deve essere interpretata in senso restrittivo, al fine di impedire che, nel caso in cui i coniugi stabiliscano la residenza in due immobili diversi nello stesso comune, ognuno di loro possa usufruire delle agevolazioni dettate per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. E, pertanto, se ad esempio:
Le pertinenze. Un altro aspetto affrontato dalla circolare è quello, tutt'altro che infrequente, in cui due pertinenze, di solito la soffitta e la cantina, siano accatastate unitamente all'unità ad uso abitativo. In base alla rigida lettura del dato letterale della norma – che consente di applicare l'aliquota agevolata per l'abitazione principale nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, «anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo» – il contribuente, poiché dette pertinenze, se fossero accatastate separatamente, sarebbero classificate entrambe in categoria C/2, avrebbe dovuto scorporare una delle due, con evidente accollo di costi da sostenere. La linea seguita invece dai tecnici ministeriali è stata quella di considerare che in base alle norme tecniche catastali la rendita attribuita all'abitazione ricomprende anche la redditività di tali porzioni immobiliari non connesse, per cui per rendere comunque applicabile la norma, si è ritenuto che il contribuente possa usufruire delle agevolazioni per l'abitazione principale solo per un'altra pertinenza classificata in categoria catastale C/6 o C/7.
La maggiorazione della detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni. Poiché tale beneficio costituisce una maggiorazione della detrazione, si calcola con le stesse regole di quest'ultima e, quindi, in misura proporzionale al periodo in cui persiste il requisito che dà diritto alla maggiorazione stessa. La norma non richiede che il figlio sia «fiscalmente a carico» né i comuni possono introdurre tale condizione nel proprio regolamento. Il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del 26° anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento. La circolare riporta, quindi, una serie di esempi legati tutti da un filo comune e cioè:
Ilaria Accardi
