Il contratto andrà stipulato per iscritto e dovrà interessare almeno un giorno di lavoro e può essere utilizzato per prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni e da lavoratori con più di 45 anni, anche pensionati e senza condizioni per periodi predeterminati (fine settimana, ferie estive, vacanze pasquali e natalizie).
Le novità del disegno di legge sono rappresentate principalmente dall'obbligo di comunicare il contratto preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente.
La sanzione amministrativa prevista va da 1 a 6 mila euro per ciascun lavoratore senza la possibilità di applicare la diffida.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, saranno individuate ulteriori modalità semplificate di comunicazione.
Al comma 2 dell'articolo 7 citato è previsto che «i contratti di lavoro a chiamata già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge, che non siano compatibili con le nuove disposizioni cessano di produrre effetti decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge».
In sintesi le modifiche che si propongono sono, per i datori di lavoro, peggiorative rispetto alla normativa vigente, con l'inserimento di una nuova sanzione amministrativa elevata che si aggiunge a quelle già in vigore.
Le conseguenze pratiche saranno un ulteriore freno alle assunzioni. Quanto invece al lavoro a progetto, l'articolo 8 del disegno di legge della riforma del lavoro intende introdurre nuovi limiti operativi al contratto a progetto con modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In sostanza il legislatore stabilisce che il progetto deve essere ben specificato, come anche l'obiettivo finale per il quale il datore di lavoro intende avvalersi del co.co.pro. Andrà subito evidenziato che il contratto a progetto era stato approvato per sostituire di fatto le collaborazioni coordinate e continuative note come co.co.co. che pur avendo ottenuto un notevole successo in termini occupazionali erano state contestate dai sindacati dei lavoratori. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale senza vincolo di subordinazione (cfr. art. 409 – n. 3 del cpc), devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore.
La norma ribadisce che il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.
Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e deve indicare il risultato finale che si intende raggiungere. Le parti possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine per giusta causa (art. 2119 c.c.) o per mutuo consenso. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine anche qualora siano emersi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto (con onere della prova).
Il collaboratore, a sua volta, può recedere prima della scadenza del termine dandone preavviso, nel caso che tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di assunzione. Salvo prova contraria del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi di lavoro del settore. L'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.