Dal 1° gennaio 1996 i contributi si prescrivono in cinque anni, in luogo di dieci anni previsti dalla vecchia disciplina. Con riferimento esclusivo ai contributi relativi a periodi antecedenti al 17 agosto 1995, tuttavia, la denuncia del lavoratore o di un suo erede può determinare la conservazione del vecchio termine decennale. In particolare tale possibilità si realizza se il lavoratore o il suo erede denuncia all'Inps il fatto entro cinque anni dalla scadenza dei contributi non pagati che si intendono recuperare. Laddove la denuncia avviene oltre il predetto termine, la contribuzione si considera invece prescritta e, quand'anche il datore di lavoro ne effettui il versamento spontaneamente, l'Inps è tenuto a procedere d'ufficio al rimborso delle somme versate.
In risposta ad alcune richieste di chiarimento, nel messaggio n. 8447/2012 l'Inps ribadisce, in primo luogo, che le nuove indicazioni operative recepiscono i mutati orientamenti giurisprudenziali, ormai costanti e consolidati. In virtù di quali, precisa l'Inps, consegue che una denuncia presentata dopo lo spirare del termine di cinque anni dalla scadenza per il versamento dei contributi non è atto idoneo a rendere operante il meccanismo di allungamento (da cinque a dieci anni) della prescrizione e che, in nessun caso, potranno più essere recuperati contributi per i quali, alla data della denuncia, sia già maturata l'ordinaria prescrizione quinquennale. A titolo di esempio, aggiunge l'Inps, per i contributi in scadenza a gennaio 2009 la prescrizione interviene a gennaio 2014; in presenza di una denuncia entro cinque anni dalla scadenza del contributo (per esempio a gennaio 2012), la prescrizione si allunga fino a gennaio 2019 (dieci anni dalla scadenza del contributo). Ai fini dell'interruzione della prescrizione, precisa ancora l'Inps, è comunque indispensabile che l'istituto invii al datore di lavoro un atto interruttivo.
Infine, l'Inps ribadisce che l'unica denuncia idonea ad attivare il meccanismo dell'allungamento dei termini prescrizionali da cinque a dieci anni è quella presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti allo stesso istituto di previdenza. Il medesimo effetto, invece, non si determina in presenza di altre denunce, presentate ad altri enti e in presenza di atti di iniziativa assunti da soggetti diversi, quali, per esempio, i verbali di altri enti contenenti la contestazione dell'omissione contributiva.
