Inopponibile a Equitalia lo sgravio disposto dall'amministrazione finanziaria. Lo sgravio disposto dall'amministrazione finanziaria in seguito a una sentenza definitiva favorevole al contribuente non è opponibile a Equitalia che in qualità di società di riscossione non è tenuta all'acquiescenza e può quindi proseguire con la causa. Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza n. 7680 del 16 maggio 2012. Ciò perché, hanno motivato gli Ermellini respingendo il ricorso di un avvocato al quale erano state notificate 25 cartelle di tributi locali (una sola delle quali dichiarata nulla dalla Ctr), «il motivo si basa, in verità, sull'equazione tra avvenuto sgravio e acquiescenza alla sentenza da parte degli enti medesimi». Ma questa equazione è giuridicamente errata. In altri termini, «l'acquiescenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 c.p.c., consiste nell'accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa sia tacita: in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa e univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione». Ne consegue che lo sgravio in esecuzione all'esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole al contribuente non comporta acquiescenza alla sentenza preclusiva dell'impugnazione.
Società estinta. Il fisco può rifarsi su soci della società estinta soltanto se questi hanno riscosso dal bilancio finale di liquidazione. Ciò anche se la cancellazione dal registro delle imprese è avvenuta in corso di causa. Sono queste le interessanti conclusioni sancite dalla Suprema corte con la sentenza n. 7679 del 16 maggio 2012. Il socio che riscuote in virtù del bilancio finale diventa un po' come il successore che accetta l'eredità e quindi diventa responsabile delle pendenze di questa. L'imprenditore diventa responsabile a 360 gradi nella specifica ipotesi disciplinata dalla legge in cui egli abbia riscosso la quota in base al bilancio finale di liquidazione. Solo in questa occasione l'imprenditore succede, in senso generale, nei rapporti giuridici facenti capo alla società.
Dichiarazione fraudolenta anche a chi inventa e utilizza fatture false. È punibile per dichiarazione fraudolenta non solo chi usa fatture false emesse da un terzo compiacente ma anche chi le crea facendo apparire che provengono da un altro contribuente. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18788 del 16 maggio 2012, ha accolto il ricorso presentato dalla Procura di Napoli. Bocciando quindi l'assoluzione disposta dalla Corte partenopea la terza sezione penale ha ricordato che «il delitto di dichiarazione fraudolenta non presuppone che il documento utilizzato debba necessariamente essere emesso da terzi compiacenti, ben potendo essere creato ex novo dall'utilizzatore stesso, facendo apparire la provenienza da terzi, in quanto la ragione della norma sta nel fatto di punire colui che artificiosamente si precostituisce dei costi sostenuti, al fine di abbattere l'imponibile, e non presuppone il concorso del terzo».
