
Il medico è stato ritenuto responsabile di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale (art. 480 del codice penale), mentre la paziente è stata condannata per aver fatto uso del certificato medico «pur conoscendone la falsità» (art. 489 c.p.). Entrambi si erano difesi sostenendo che la donna era stata visitata quattro giorni prima, e aveva poi comunicato per telefono al dottore i sintomi della sua malattia che persistevano. «La falsa attestazione attribuita al medico», osservano i giudici, «non attiene tanto alle condizioni di salute della paziente, quanto piuttosto al fatto che egli ha emesso il certificato senza effettuare una previa visita e senza alcuna verifica oggettiva delle sue condizioni di salute».