Esclusione dagli obblighi di informativa continua e di tenuta dei registri e abrogazione dell'obbligo per gli emittenti azioni quotate di comunicare alla partecipata e a Consob l'acquisizione di una partecipazione superiore al 10% in una spa non quotata o in una srl. Sono due delle novità contenute in uno schema di decreto che modifica il testo unico in materia di intermediazione finanziaria (Tuf), il codice civile (Libro V, Capo V) e il dlgs n. 231/2001 (art. 25 ter). Lo schema è in consultazione fino al 20 maggio sul sito del Ministero dell'economia. Per quanto concerne il Tuf, lo schema di decreto vuol recepire le novità sul prospetto contenute nella direttiva 2010/73/Ue, in attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria 2010 (art. 7 della legge 217/ 2011). Consob, con delibera del 20 gennaio 2012 n. 18079, ha apportato modifiche al regolamento concernente la disciplina degli emittenti per adeguarlo alla disciplina comunitaria. Le modifiche contenute nello schema di dlgs vanno a completare il quadro normativo di riferimento. Le novità più importanti in tema di prospetto riguardano l'art. 94 bis del Tuf in tema di approvazione dello stesso: ove viene precisato che la Consob stabilisca con regolamento, le procedure organizzative e decisionali per adottare l'atto finale di approvazione del prospetto, anche attribuendo la competenza a personale dirigenziale. Sul fronte dell'utilizzo di un prospetto già disponibile nell'art. 110 Tuf viene evidenziato che l'intermediario, nelle rivendite successive di prodotti finanziari, mediante offerta al pubblico può utilizzare un prospetto valido purché abbia acquisito il consenso scritto dell'emittente o della persona che ha redatto il prospetto. Modifiche ulteriori al Tuf riguardano la semplificazione degli obblighi degli emittenti. In evidenza tra queste: la modifica diretta ad escludere i soggetti controllanti gli emittenti quotati (in quanto non previsti dalla disciplina Ue) dagli obblighi di informativa continua e di tenuta dei registri insiders (artt. 114, comma 1 e 115-bis Tuf); la soppressione dell'obbligo per gli emittenti azioni quotate di comunicare alla società partecipata e alla Consob l'acquisizione di una partecipazione superiore al 10% in una spa non quotata o in una srl, parimenti non previsto dalla disciplina comunitaria (art. 120, comma 3 Tuf). Le modifiche al Codice civile riguardano invece il tema dell'emissioni di obbligazioni e aumenti di capitale sociale delle società quotate. Sul fronte obbligazioni viene previsto che i limiti a tale emissione non si applichino, oltre che alle obbligazioni destinate a essere quotate nei mercati regolamentati, anche a quelle destinate ai sistemi multilaterali di negoziazione (articolo 2412, 5 comma, cc ). Per gli aumenti di capitale sociale viene stabilito per le quotate, che i 5 giorni di offerta sul mercato dei diritti di opzione non esercitati siano ridotti nel caso in cui l'inoptato sia integralmente venduto prima di tale scadenza (art. 2441, 3 comma, cc). Le quotate che deliberino l'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (e conferimenti in danaro) nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, hanno facoltà di attribuire il compito di rilasciare il parere di congruità a revisori esterni. Cinzia De Stefanis