L'articolo 68 del decreto legislativo 546/1992 prevede la provvisoria esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie, graduando la riscossione dell'imposta in relazione al grado di giudizio e all'esito della controversia. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, il tributo oggetto di giudizio è dovuto per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso. Questa disposizione non è però applicabile ai tributi locali, in quanto fa esclusivo riferimento alle leggi d'imposta che prevedono la riscossione frazionata del tributo in pendenza del giudizio. E non vale quando la totale esecutività dell'atto impositivo (prevista per i tributi locali) obbliga il contribuente a un esborso immediato nelle more del giudizio di primo grado. Non essendo applicabile la norma processuale, si viene a determinare una situazione paradossale. L'articolo 68, infatti, impone il rimborso del tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, entro 90 giorni dalla notificazione del provvedimento del giudice. Il principio non può essere invocato dal contribuente per il rimborso dei tributi locali in caso di accoglimento del ricorso. Tuttavia, la diversità di disciplina non opera invece per le sanzioni tributarie, in base a quanto stabilito dall'articolo 19 del decreto legislativo 472/1997.
