
In base all'art. 21, comma 15, della legge n. 449/1997, in caso di pignoramento presso terzi, le disposizioni sulle ritenute alla fonte devono essere applicate qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle medesime disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. L'art. 3 del provvedimento n. 34755 del 3 marzo 2010 del direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce che «Il creditore pignoratizio è tenuto a indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva». Come indicato nelle motivazioni del Provvedimento, nella ratio della norma che prevede in capo al terzo erogatore l'effettuazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'acconto nella misura del 20%, la tassazione definitiva delle somme è affidata al creditore pignoratizio, anche nel caso in cui le somme erogate rappresentino redditi soggetti a tassazione separata, o soggetti a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva.
Le ritenute subite possono essere scomputate dall'imposta risultante dalla dichiarazione. Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (per esempio se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel quadro RC). Nel caso di redditi soggetti a tassazione separata vanno utilizzate, se possibile, le sezioni della dichiarazione previste per i redditi erogati dai soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta (per es. la sez. XI del quadro RM per tfr e arretrati percepiti da collaboratori domestici, badanti ecc.).
Le ritenute subite da parte del terzo erogatore devono, invece, essere indicate nel rigo RM23 (Redditi presenti in dichiarazione), riportando il rigo della dichiarazione e l'eventuale modulo aggiuntivo nel quale è stato indicato il relativo reddito.
Se il reddito percepito nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi non è compreso in alcun quadro della dichiarazione dei redditi, poiché di solito non va esposto in dichiarazione (per es. interessi derivanti da conti correnti bancari assoggettati a imposta sostitutiva), deve essere compilato il rigo RM24 (Redditi non presenti in dichiarazione), riportando tutte le informazioni necessarie per la corretta liquidazione dell'imposta dovuta.