
La Sesta sezione del Cds, quella che normalmente si pronuncia, in sede di appello, sulla legittimità dei provvedimenti dell'Antitrust, era stata chiamata a decidere se, allorché vengano in rilievo condotte scorrette nei confronti dei consumatori in settori regolamentati (nei casi in esame Tlc e credito) debba trovare applicazione il Codice del consumo ovvero la normativa settoriale, con competenza rispettivamente dell'Antitrust o dell'autorità di settore, nei casi in esame Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Banca d'Italia. La Sesta sezione ha quindi rimesso la questione all'Adunanza plenaria. La soluzione indicata dall'Adunanza plenaria in materia di servizi di credito è stata apparentemente diversa, perché i supremi giudici hanno ritenuto che il provvedimento dell'Autorità relativo al settore del credito non fosse viziato da incompetenza. Secondo i giudici, infatti, il Testo unico bancario vigente all'epoca dell'intervento dell'Antitrust non poteva considerarsi un complesso normativo completo ed esaustivo a presidio, non solo della stabilità e della prudente gestione degli istituti di credito, ma anche a tutela del consumatore. Tuttavia, il Collegio ha incidentalmente rilevato che, ad esito delle modifiche apportate al Tub dal dlgs 141/2010 (di recepimento della direttiva Ue sul credito al consumo), il Tub è divenuto una «disciplina tendenzialmente esaustiva», pare di capire con conseguente futura esclusione di applicazioni concorrenti del Codice del consumo. Anche il settore del credito dunque, come già quello dei servizi finanziari a seguito del Parere della Sezione consultiva del Cds (n. 3999/2008) e delle Tlc con le sentenze sopra menzionate, potrebbe divenire immune da interventi dell'Antitrust.
Determinante ai fini del diverso esito delle due vicende è stato il differente approccio seguito dalle due rispettive autorità di settore. L'Agcom aveva, infatti, rivendicato energicamente la propria competenza in materia, costituendosi anche in giudizio con un avvocato del libero foro contro l'Autorità. Inoltre aveva assunto propri provvedimenti sulle medesime fattispecie su cui si era pronunciata l'Antitrust e che erano all'esame del Cds. La Banca d'Italia invece, è rimasta sostanzialmente estranea alla questione e non era autonomamente intervenuta sulle medesime fattispecie. «Si tratta di decisioni che potremmo senza esagerazione definire storiche perché delimitano una volta per tutte i confini tra gli interventi delle diverse autorità, dando un contributo fondamentale ai principi di certezza del diritto e di proporzionalità. In particolare, vengono sottratte all'area di intervento dell'Antitrust proprio alcuni dei settori in cui essa aveva assunto il maggior numero dei propri provvedimenti sanzionatori», spiega a ItaliaOggi Piero Fattori, partner di GOGC&P che, insieme a Antonello Lirosi e Alessandro Costantino, ha assistito gli operatori di Tlc e finanziari in alcune delle cause decise. «Restano ancora aperti almeno due ulteriori fronti in cui, c'è da attendersi, gli operatori continueranno a dare battaglia per vedere riconosciuta la specificità del proprio settore e la conseguente inapplicabilità della disciplina generale sulle pratiche commerciali scorrette: si tratta dei settori dell'energia e delle assicurazioni, alla cui vigilanza sono rispettivamente preposte l'Autorità per l'energia e l'Isvap».