Ma potremmo essere anche alla vigilia dell'istituzione di una sorta di «Assomaterasso». Infatti l'art. 19 prevede che il ministero dell'ambiente entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della leggi emani un decreto per la gestione dei materassi dismessi, specificando le modalità di recupero, prevedendo l'introduzione di meccanismi che in osservanza delle normative nazionali e comunitarie favoriscano il recupero e l'avvio al riciclaggio dei materiali impiegati.
Altra norma molto importante è quella contenuta nell'art. 2 del ddl che prevede che i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collochino al di sotto di una certa soglia e qualora risultino conformi al test di cessione.
Arriva, poi, la norma sulla raccolta degli indumenti e che cambierà quindi lae raccolta differenziata nelle nostre città. Infatti, le associazioni di volontariato senza fine di lucro potranno effettuare raccolte di prodotti o materiali, nonché di indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo, previa convenzione a titolo non oneroso con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento dei materiali residui a operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento dei medesimi (art. 4). Tali materiali rientreranno nelle percentuali di raccolta differenziata. Raccolta differenziata che verrà indirizzata al riciclo, considerato prioritario dalle norme e dal nuovo art. 5 che prevede che i soggetti detentori che conferiscono i rifiuti al trattamento sono tenuti a intervenire per assicurare, nel caso in cui la dinamica dei prezzi di mercato produca esiti diversi, che il prezzo riconosciuto per il conferimento al riciclo sia, per la medesima tipologia di rifiuti, superiore a quello riconosciuto per il conferimento al recupero energetico. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione pecuniaria di 200 euro per ogni tonnellata di rifiuti.
Non mancano disposizioni che incidono sulla realizzazione di infrastrutture (art. 15). Infatti, in tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità competenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, tali misure non possono comunque avere carattere meramente monetario. Infine, cambia ancora la validità dell'autorizzazione per scarichi idrici (non contenenti sostanze pericolose) che viene portata da cinque a sei anni (art. 2 bis).
Giorgio Ambrosoli