
Comunicazioni antimafia. L'acquisizione delle comunicazioni antimafia sarà curata dall'ufficio regimi doganali e fiscali dell'amministrazione centrale, accedendo alla banca dati della prefettura di Roma, per tutte le istanze accettate 1° gennaio 2012, immediatamente dopo l'accettazione dell'istanza. Il predetto ufficio darà notizia dell'esito di tale attività agli uffici delle dogane solo qualora riscontri l'esistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del dlgs n. 490/1994.
Controlli sulle dichiarazioni sostitutive. Richiamando le istruzioni già impartire in precedenza, l'agenzia ribadisce che le dichiarazioni sostitutive di cui agli allegati 3 e 3-bis della circolare 36/2007, sono richieste al duplice scopo di verificare in capo al richiedente l'assenza dei motivi ostativi di cui all'art. 14-septies, let. b) e c) del regolamento n. 2454/93 (condanne penali, violazioni doganali gravi, ecc), e di esaminare e valutare preventivamente eventuali situazioni giuridiche rilevanti per il requisito dell'affidabilità doganale di cui all'art. 14-nonies del citato regolamento. Su queste dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'ufficio delle dogane procederà alla verifica di cui al precedente punto. In fase di audit, poi, l'ufficio procederà al controllo “a tappeto” delle dichiarazioni stesse, chiedendone la verifica di veridicità alla procura della repubblica, al fine di accertare i requisiti comunitari richiesti dal citato regolamento. Nel caso di persone giuridiche, per gli amministratori diversi dai rappresentanti legali, i quali non hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, l'ufficio dovrà richiedere il certificato dei carichi pendenti e il casellario giudiziale immediatamente dopo l'inizio della fase di audit, procedendo ai conseguenti controlli, prima dell'emissione del provvedimento finale e nel rispetto dei termini stabiliti per l'adozione del provvedimento stesso. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della autocertificazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente concessi e l'ufficio, in caso di dichiarazioni o atti falsi, darà notizia di reato alla procura.