Sul primo punto l'Autorità ribadisce che «alla luce della abrogazione totale delle tariffe disposte dall'articolo 9, le stesse non possono più essere indicate nemmeno quale possibile riferimento per l'individuazione del valore della prestazione». Sono quindi inapplicabili anche le norme del Regolamento del Codice dei contratti pubblici che consentivano di richiamare indirettamente le tariffe professionali, laddove ritenute motivatamente adeguate. Il vuoto determinato dalla legge 1/2012 porta quindi l'Autorità presieduta da Sergio Santoro a fornire indicazioni operative ai responsabili del procedimento anche al fine della individuazione della procedura di affidamento da seguire, che dipende dall'importo stimato del contratto da affidare (ad esempio sotto i 40.000 si procede con affidamento diretto, al di sopra di tale soglia con una gara informale a 5; sopra i 100 mila euro con una vera e propria gara). L'organismo di vigilanza ribadisce innanzitutto la necessità di una «dettagliata individuazione delle attività da svolgere e dei relativi costi»; per fare ciò le stazioni appaltanti, tenendo conto gli elaborati previsti dal Regolamento del Codice, potranno quindi prendere come riferimento – così suggerisce l'Authority, le tabelle allegate alla determinazione 5/2010 e indicare dei costi presunti. In sostanza è come se si arrivasse alla definizione di una sorta di computo metrico per la prestazione di servizi di ingegneria e architettura. Il punto più delicato, però è quello dell'individuazione dei costi e a tale riguardo la delibera afferma che occorre tenere conto del grado di complessità dell'incarico, dell'importanza dell'opera e di tutte le voci di costo, comprese le spese, gli oneri e i contributi e che un riferimento potrebbe essere quello dei «costi sostenuti dalla propria amministrazione o da amministrazioni consimili negli ultimi anni», incrementati «della media dei ribassi ottenuti in passato». In sostanza gli importi dei compensi degli ultimi anni, rapportati al valore delle opere progettate potrebbero fornire una percentuale che a sua volta dovrebbe essere rapportata al costo preventivato dei lavori da progettare per arrivare al costo stimato dell'affidamento. Per quel che riguarda i requisiti di partecipazione, una volta abrogate le tariffe, i richiami previsti nel regolamento del Codice alle classi e categorie della legge 143/49 (tariffa di ingeneri e architetti) non sono più applicabili. L'Autorità suggerisce quindi di fare riferimento alle tabelle 1, 2 e 3 della determina 5/2010 in cui le opere progettate sono raggruppate per destinazione funzionale (se si affida la progettazione di una scuola elementare si farà riferimento in generale agli organismi edilizi per l'istruzione e i servizi saranno provati con certificati che in passato facevano riferimento alle classi e categorie dell'articolo 14 della legge 143/49. Infine per la verifica delle offerte anomale la delibera, precisato che la mancanza di utile è indice di offerta inaffidabile, afferma che si può considerare non congruo l'importo che «al netto del ribasso offerto in gara risulta inferiore in misura elevata rispetto all'importo a base di gara» e quindi la «valore di mercato». In ogni caso non sarà considerata conseguente una offerta che preveda un importo più basso del corrispettivo previsto come incentivo ai pubblici dipendenti dall'articolo 92 del Codice.
