Stretta sulle false partite Iva. È l'articolo 9 del ddl di riforma del mercato del lavoro che, modificando il decreto Biagi, introduce una specifica presunzione per contrastare le «false partite Iva». Stabilisce che le prestazioni rese da persona titolare di partita Iva sono considerate co.co.co., salvo prova contraria del committente, se ricorrono almeno due dei seguenti presupposti: 1) collaborazione di durata superiore a otto mesi in un anno solare (sei mesi nella prima versione); 2) corrispettivo superiore all'80% dei corrispettivi totali del collaboratore nell'arco dello stesso anno solare (al 75% nella prima versione); 3) postazione di lavoro fissa presso una sede del committente (requisito «fisso» non presente nella prima versione). Quando ricorrono due di tali presupposti il rapporto è ritenuto ex legge co.co.co., con applicazione della relativa disciplina (quella del lavoro a progetto del dlgs n. 276/2003) con la conseguenza che, per la legittimità della nuova co.co.co. ex legge, è necessaria la presenza di un progetto; in mancanza scatta la sanzione della conversione in rapporto dipendente a tempo indeterminato sin dalla costituzione del rapporto di lavoro (dalla prima fattura, dunque). Se la co.co.co. è legittima darà vita a una «co.co.pro. con partita Iva», rapporto finora sconosciuto.
Le novità. Uno degli emendamenti presentati dai relatori, oltre a correggere i presupposti, allenta la stretta con la previsione di specifiche eccezioni. In particolare, prevede la non operatività della presunzione in due situazioni: a) prestazione lavorativa connotata da competenze teoriche di elevato grado ovvero da capacità tecnico-pratiche, svolta da soggetto con reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il minimale contributivo di artigiani e commercianti; b) prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali è prevista l'iscrizione a un ordine, a registri, albi, ruoli o elenchi la cui ricognizione avverrà con decreto del ministero del lavoro. Con riferimento alla prima situazione, per l'anno 2012 il limite di reddito annuo che esclude la presunzione si fissa a 18.663 euro (1,25 volte 14.930 euro che è il minimale contributivo di artigiani e commercianti). Ai fini operativi ciò comporta un'efficacia annuale dell'esclusione dalla presunzione, poiché il predetto minimale è soggetto alla rivalutazione annuale dell'Istat. Pertanto, oggi (per il 2012) può bastare un reddito di 18.663 ma l'anno prossimo occorrerà una nuova verifica, una volta che l'Istat avrà fissato la variazione del tasso d'inflazione e l'Inps avrà conseguentemente adeguato il minimale.
