
Soggetti ammessi al rimborso trimestrale
Possono chiedere il rimborso del credito Iva del terzo trimestre, se di importo superiore a 2.582,28 euro, o in alternativa compensare il credito nel modello F24, i seguenti soggetti:
a) contribuenti che hanno effettuato operazioni soggette ad Iva la cui aliquota media, aumentata del 10%, risulta inferiore all'aliquota media degli acquisti e delle importazioni. Nella determinazione dell'aliquota media, da calcolare fino alla seconda cifra decimale, non si tiene conto delle operazioni relative ai beni ammortizzabili, mentre si tiene conto delle operazioni interne sottoposte al meccanismo del «reverse charge»;
b) contribuenti che hanno effettuato operazioni non imponibili (cessioni all'esportazione, cessioni intracomunitarie, ecc.) per ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate;
c) contribuenti che hanno effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per importo superiore a due terzi dell'ammontare complessivo di tutti gli acquisti e le importazioni di beni e servizi imponibili. In questo caso è rimborsabile/compensabile solo l'eccedenza a credito riferita agli acquisti ed alle importazioni di beni ammortizzabili;
d) soggetti non residenti che si sono identificati in Italia direttamente ai sensi dell'art. 35-ter del dpr 633/72 oppure mediante rappresentante fiscale.
L'imposta rimborsabile o compensabile è costituita dall'eccedenza detraibile maturata nel trimestre, per cui non si tiene conto dell'eventuale credito del periodo precedente. L'esecuzione del rimborso è subordinata alla prestazione di garanzia, fatti salvi i casi di esonero previsti dalla legge.
Presentazione dell'istanza
L'istanza di rimborso/compensazione del credito trimestrale va redatta sul modello TR, da presentare esclusivamente per via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, ossia il 31 ottobre 2009; poiché la data cade di sabato, slitta automaticamente al primo giorno lavorativo successivo, e dunque a lunedì 2 novembre.
L'utilizzo in compensazione del credito trimestrale
Chi sceglie la compensazione non è tenuto a prestare garanzia, ma deve rispettare il limite previsto per l'utilizzo dei crediti nel modello F24, pari a 516.456,90 euro per ciascun anno solare, elevato a un milione per i subappaltatori in edilizia che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari costituito per almeno l'80% da prestazioni in subappalto sottoposte al «reverse charge». Il dl 78/2009 prevede che, dall'anno prossimo, con dm il limite generale possa essere elevato fino a 700.000 euro. Ai fini della compensazione, il codice tributo con il quale il credito del terzo trimestre va indicato nel modello F24 è 6038.