Diverse le novità (quasi una riforma della riforma), che spaziano dai contratti di lavoro agli ammortizzatori, passando per le deleghe di riforma. Relativamente alle prime (si veda tabella), sul contratto a termine le modifiche sono due: la prima estende a 12 mesi (dai 6 previsti) la durata del primo rapporto di lavoro, senza necessità del «causalone». La seconda è la previsione di una delega alla contrattazione collettiva che, oltre a poter prevedere l'esenzione di una causa per le assunzioni a termine nell'ambito di processi organizzativi e nel limite del 6% della forza lavoro, potrà ridurre i periodi di non attività tra un contratto a termine e il successivo che, in via ordinaria, sono già stati portati a 60 e 90 giorni.
Relativamente all'apprendistato, la novità è l'introduzione di una soglia di esenzione dai vincoli per le assunzioni di apprendisti, ossia quando la forza lavoro non raggiunga i 10 dipendenti. In tal caso, non si applica il vincolo del rapporto 3 a 2 tra apprendisti e maestranze specializzate e qualificate in servizio, né il vincolo della trasformazione del 50% dei rapporti di apprendistato scaduti nei 36 mesi precedenti ai fini dell'assunzione di altri apprendisti.
Sul contratto di lavoro a chiamata le novità fanno ritornare possibile l'assunzione dei soggetti sopra i 50 anni o con meno di 24 anni (e fino a 25 anni) di età. Resta, invece, la nuova comunicazione di chiamata al lavoro ma con sanzione ridotta che, prevista in misura tra 1.000 e 6.000 euro, scende all'importo tra 400 e 2.400. Ancora vengono rimodulate le condizioni al ricorrere delle quali si presume, salvo prova contraria del committente, che la partita Iva sia «falsa» e, quindi, convertita in co.co.pro., nonché, qualora dovesse mancare un «progetto», in rapporto dipendente. Le tre condizioni diventano: durata della collaborazione di otto mesi nell'anno solare; corrispettivo pari a più dell'80% dei corrispettivi totali del collaboratore dello stesso anno solare; postazione di lavoro fissa presso una sede del committente.
Infine, è previsto un compenso minimo per le collaborazioni a progetto. La misura sarà stabilita con decreto ministeriale in considerazione dei compensi dei lavoratori autonomi e della media delle retribuzioni dei ccnl per i lavoratori subordinati con analoghe mansioni.
