Farmacisti. Ma torniamo alla liberalizzazione delle farmacie. Quattro i punti delicati previsti dalla liberalizzazione, all'attenzione del governo. Due riguardano il previsto concorso straordinario per l'assegnazione di nuove farmacie e la limitazione ai soli farmacisti di età non superiore a 40 anni di poter partecipare al concorso in forma associata. Una terza questione riguarda il limite introdotto per i farmacisti di poter dirigere una farmacia privata fino al raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte del farmacista iscritto all'albo professionale. E una quarta, il trasferimento della farmacia in altri locali. Il ddl prevede anche la cancellazione dell'istituto del decentramento delle farmacie, perchè non più compatibile con la nuova disciplina in vigore, non più basata sulla pianta organica. Andiamo con ordine: la legge 27/2012 prevede che al concorso straordinario per l'assegnazione di nuove farmacie (da istituire per effetto della modifica del rapporto numerico fra popolazione residente ed esercizi farmaceutici) possano partecipare - oltre ai farmacisti non titolari di farmacia, ai titolari di farmacia rurale sussidiata e ai titolari di esercizi commerciali - anche i «titolari di farmacia soprannumeraria». Il ddl spiega che per questi ultimi si deve intendere esclusivamente i titolari delle farmacie aperte in base al criterio «topografico» o «della distanza», mai riassorbito nel numero complessivo di farmacie definito in base al parametro della popolazione.
Invece, in relazione alla limitazione ai soli under 40 di poter partecipare ai concorsi in forma associata (norma non prevista dal decreto legge originario e poi introdotta in sede di conversione parlamentare), il governo scrive testualmente nella relazione allegata al ddl: questa norma «può essere censurata sotto il profilo costituzionale e del rispetto della normativa comunitaria, in quanto, di fatto, preclude l'assegnazione di una farmacia a farmacisti di età non molto superiore a 40 anni, considerato che questi, da un lato, non possono raggiungere il massimo del punteggio per titoli relativi all'esercizio professionale (in quanto non possono documentare 20 anni di attività), dall'altro non possono aspirare neppure alla titolarità per una gestione associata, avendo superato il limite di età consentito». La conclusione è immediata. Il ddl prescrive la cancellazione della norma, consentendo ai farmacisti la partecipazione al concorso in forma associata senza alcuna limitazione di età.
Il terzo nodo viene sciolto dal governo con l'esclusione per chi gestisce farmacie rurali sussidiate, di dover sottostare al vincolo di raggiungimento dell'età pensionabile. Deroga motivata dagli eccessivi costi di gestione, che ricadrebbero sul titolare dell'attività, in caso di rispetto di un simile obbligo. Infine, il quarto nodo: il farmacista che intende trasferire una farmacia in un altro locale dovrà farne domanda al comune, che deciderà sentiti Asl e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente.
Luigi Chiarello
