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Ora con l'auto svizzera si rischia

del 09/05/2012
di: di Roberto Rosati
Ora con l'auto svizzera si rischia
Le Dogane confermano: i residenti che, senza autorizzazione, circolano in Italia alla guida di autoveicoli immatricolati in Svizzera, commettono contrabbando e devono pagare l'Iva, i dazi e una sanzione da due a dieci volte. È prevista inoltre la confisca del mezzo. Insomma, si rischia davvero grosso, come segnalato da ItaliaOggi il 25 febbraio scorso. Ed è proprio la segnalazione della questione da parte della stampa che ha indotto l'agenzia delle dogane ad intervenire con una nota del 7 maggio 2012, prot. n. 56526, pubblicata sul sito Internet, al fine di fare chiarezza in modo da consentire ai cittadini di rispettare la normativa vigente per non incorrere nei rigori della legge.

L'Agenzia evidenzia che il regime di ammissione temporanea dei mezzi di trasporto è regolato dagli artt. 137 e seguenti del codice doganale comunitario (regolamento del consiglio n. 2913/1992), nonché dagli artt. da 558 a 561 del regolamento n. 2454/93, concernente disposizioni di applicazione del cdc.

Queste disposizioni, spiega la nota, prevedono in via generale l'esonero totale dai dazi all'importazione per un mezzo di trasporto immatricolato fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori dello stesso territorio, purché guidato dalla stessa persona. Sono comunque previsti alcuni casi in cui le persone fisiche stabilite nel territorio doganale dell'Ue possono fruire dell'esonero totale dai dazi all'importazione per l'utilizzo di autoveicoli immatricolati in paesi terzi. Più precisamente, la nota ricorda che l'introduzione nell'Ue di veicoli immatricolati in paesi terzi e condotti da persone residenti nell'Ue, in esonero totale dai dazi all'importazione e dall'Iva, è consentito nei casi seguenti.

Uso a titolo occasionale e di emergenza. L'utilizzo dell'autoveicolo per un periodo massimo di cinque giorni non comporta alcuna contestazione, purché sussistano e siano debitamente giustificate e comprovate le motivazioni.

Mezzo di trasporto in locazione. Il relativo contratto deve essere stato stipulato con azienda estera avente per oggetto la locazione di autoveicoli per uso privato e deve essere esibito in dogana al momento dell'ingresso nell'Ue. L'utilizzo del veicolo è consentito, al massimo, per otto giorni dalla data di stipulazione del contratto.

Utilizzo sistematico per motivi di lavoro. In questo caso, l'esonero è concesso per un biennio, dietro formale istanza da presentare preventivamente, anche mediante e-mail, a cura dell'interessato (es. lavoratore di nazionalità italiana alla guida di automobili di proprietà di impresa svizzera), all'autorità doganale di frontiera (Como, Varese e Tirano), al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione alla guida del mezzo.

L'agenzia ricorda che l'utilizzo senza l'autorizzazione doganale, da parte di un residente in Italia, di un'auto immatricolata in paesi terzi, comporta la denuncia per contrabbando ai sensi dell'art. 216 del dpr n. 43/193, l'applicazione di una sanzione da due a dieci volte i diritti doganali gravanti sul valore del mezzo di trasporto (dazio e Iva) e la confisca del mezzo stesso.

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