L'Inps spiega che dalla formulazione normativa discende che la novità è da riferirsi sia alle pensioni in essere alla data di entrata in vigore della novità stessa, sia a quelle sospese o revocate a seguito di annullamento da parte dell'Inail della certificazione di esposizione all'amianto. Pertanto, stabilisce che a partire dal 1° marzo deve essere ripristinato il pagamento delle prestazioni sospese o revocate. La novità, invece, aggiunge ancora l'Inps, prevede la non corresponsione di arretrati per le eventuali rate di pensione sospese; deriva dunque che per le pensioni sospese o revocate, in sede di ripristino del pagamento, devono essere corrisposti i soli importi arretrati maturati dal 1° marzo. Resta fermo, infine, che la salvaguardia del diritto a pensione non trova applicazione, con obbligo dell'integrale restituzione delle somme eventualmente percepite, qualora sia accertato che i benefici pensionistici sono stati conseguiti sulla base di atti costituenti reato, accertati con una sentenza definitiva.
L'Inps invita quindi le sedi a segnalare il ripristino delle pensioni con riferimento alle quali siano intervenute ordinanze cautelari emesse nell'ambito di procedimenti di urgenza o sentenze di primo grado o di appello ovvero pendano giudizi in primo grado o in appello, al fine di agevolare l'eventuale richiesta di dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere, anche parziale per le ipotesi in cui i ricorrenti insistano nella pretesa del riconoscimento degli arretrati ante 1° marzo 2012.
