Nella risoluzione si osserva che, nella normativa previgente, le prestazioni in esame seguivano la disciplina dei servizi di consulenza e assistenza tecnica o legale, in quanto esplicitamente menzionati alla lettera d) del quarto comma dell'art. 7 del dpr 633/72.
Tale inquadramento è venuto meno con la riforma del 2010, poiché l'art. 7-septies, lett. c), richiama i servizi di consulenza e assistenza, ma non menziona più quelli di formazione. Ciò ha generato, prosegue la risoluzione, incertezza in ordine all'inquadramento di tali ultimi servizi fra quelli disciplinati dall'art. 7-quinquies oppure fra quelli c.d. “generici” disciplinati dalla regola generale dell'art. 7-ter. Successivamente, l'art. 44 del regolamento n. 282/2011, in vigore dal 1° luglio 2011, ha chiarito la natura di tali servizi, precisando che i servizi di formazione o di riqualificazione professionale comprendono le prestazioni didattiche direttamente relative ad un'attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione o l'aggiornamento professionale. Di conseguenza, con la risoluzione di ieri l'agenzia ha dichiarato superate le diverse indicazioni fornite al riguardo con la citata circolare n. 36/2010 (sulle quali ItaliaOggi del 23 giugno 2010 aveva sollevato perplessità), riconoscendo che, essendo i servizi di formazione classificabili fra le prestazioni didattiche, essi ricadono, ai fini della territorialità, fra le prestazioni disciplinate dall'art. 7-quinquies del dpr 633/72.
