«Poiché il meccanismo normativamente previsto per il pagamento da parte del datore e il conseguente diritto dei lavoratori integra una delegazione (ex artt. 1269 e segg. cod. civ.)», ha spiegato la Corte, «la Cassa stessa non diventa obbligata nei confronti del lavoratore con il mero sorgere del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del datore, delle somme stesse». In tal modo, per la natura retributiva delle somme che il datore ha l'obbligo di versare e per il fatto che l'obbligazione della Cassa non sorge con la mera costituzione del rapporto di lavoro bensì solo con il pagamento alla stessa da parte del datore, «se ben può il lavoratore agire nei confronti del datore per il pagamento delle somme dovute per ferie festività e gratifiche natalizie, egualmente la Cassa ha l'obbligo di riscuotere le somme che il datore è tenuto a versare». Per i giudici non è quindi censurabile la decisione della Corte d'appello di Messina là dove ha avallato il comportamento della Cassa edile della città, con riferimento alla richiesta di ammissione al passivo fallimentare per il recupero delle somme non versate dalle ditte del gruppo. Ciò perché, non sussistendo obbligo specifico di ammissione al passivo solo per le somme di sua spettanza e non anche per quelle da versare ai lavoratori, l'ente si pone nei confronti del fallimento allo stesso modo in cui agisce nei riguardi dei datori di lavoro inadempienti. In altri termini, il lavoratore che vuole la condanna direttamente della Cassa deve prima assicurarsi che l'impresa abbia fatto correttamente i versamenti. Per la legittimità dell'operato dell'ente previdenziale è stata anche la procura della Suprema corte che, nell'udienza del 21 marzo, aveva chiesto al Collegio di legittimità di respingere il ricorso del lavoratore contro l'ente.
