
L'Inps precisa innanzitutto che i soggetti esercenti per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, anche se in forma associata di arti e professioni (diversa da quella che dà origine a reddito di impresa), sono obbligati al versamento del contributo dovuto alla gestione separata commisurato ai redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti definitivi. E spiega che tali soggetti hanno titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva, una «rivalsa» del 4% dei compensi lordi. Si tratta, spiega l'Inps, di un titolo e non obbligo di addebito; pertanto il professionista, anche se componente di studio associato, ha diritto ad applicare la rivalsa, ma resta contemporaneamente unico soggetto tenuto al pagamento della sua contribuzione a prescindere dal fatto che il cliente paghi o meno la rivalsa. La rivalsa, quindi, costituisce oggetto di mero rapporto interno tra cliente e professionista, il quale resta l'unico soggetto obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell'Inps, anche se facente parte di studio associato.
L'Inps, inoltre, precisa che la rivalsa è calcolata sui compensi lordi e per la sua applicazione non è previsto un massimale, al contrario della contribuzione che è dovuta sul reddito netto di lavoro autonomo entro il massimale annuo (pari a euro 96.149 per l'anno 2012). Infine, l'Inps ricorda che ai fini fiscali la rivalsa addebitata in fattura e acquisita a titolo definitivo va assoggettata al prelievo alla fonte e concorre a formare la base imponibile ai fini Iva.