Fuori dal comune
Accolto, contro le conclusioni del pm, il ricorso straordinario proposto ex articolo 111, comma 7, della Costituzione proposto dall'avvocato che si vede liquidare un compenso troppo modesto. Gli «ermellini» fanno chiarezza sull'applicazione della tariffa forense: nell'ambito di ciascuna domanda giudiziale, i capi che non risultano alternativi o subordinati devono essere sommati fra loro, se proposti contro la stessa parte processuale, attribuendo al capo (o ai capi) di domanda di valore indeterminabile il valore secondo quanto prescritto dall'articolo 6, comma 5, del decreto ministeriale 127/04 e applicando lo scaglione tabellare corrispondente alla somma fra lo stesso e quello degli altri capi, sommati secondo quanto specificato. Insomma, le regole non possono essere interpretate nel senso che, in caso di cumulo di una domanda di valore indeterminabile con una domanda di valore determinato di grandissimo valore, si abbia la liquidazione di un onorario inferiore a quello liquidabile in relazione a quest'ultima.
Riduzione e divisione
Inutile tentare di far ragguagliare il valore della causa a quello dell'intero asse ereditario sostenendo che, trattandosi di causa in tema di successioni, si deve applicare l'articolo 12, comma 2, Cpc in tema di divisioni, per il quale il valore della causa è quello «della massa attiva da dividersi». Il valore delle cause di divisione non va stabilito a norma dell'articolo 12 ultimo comma Cpc: il valore va determinato in relazione al valore della «quota o dei supplementi di quota in contestazione». Diversamente, infatti, si finirebbe per disancorare irragionevolmente il valore della causa da quella dell'interesse in concreto perseguito dalla parte. La parola torna al Tribunale.
