La circolare Assilea ripercorre le modifiche alla disciplina della tassa barche apportate dal decreto semplificazioni. L'art. 60-bis, dl n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, ha infatti ritoccato le fattispecie di esenzione. Da un lato è stata soppressa l'esclusione dal pagamento della tassa per barche in rimessaggio; dall'altro, attraverso l'introduzione del comma 5-bis all'art. 16 del dl n. 201/2011, è stabilito che le unità che «ritornano» alle società di leasing a causa di inadempienza dell'utilizzatore non sono colpite da prelievo. Allo stesso tempo, non devono pagare la tassa le unità nel primo anno di immatricolazione. Interventi, questi ultimi, che hanno allungato l'elenco delle situazioni non incise dalla tassa, che ricomprende, tra le altre, pure le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 10 metri, quelle di proprietà o in uso allo stato o a enti pubblici, i battelli di servizio (inclusi i tender) o di salvataggio, nonché quelle destinate a funzioni sanitarie o di pronto soccorso. Sono esentate anche le unità da diporto in possesso di cantieri costruttori, manutentori o distributori, sia quelle nuove con targa di prova, sia quelle in attesa di vendita. «Un'interpretazione logico-sistematica della norma», evidenzia Assilea, «porterebbe ad escludere dal versamento della tassa le unità, usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori, rivenienti da permute con unità nuove. Sul punto è auspicabile un chiarimento interpretativo da parte delle Entrate». La tassa va versata tramite F24, con riferimento al periodo 1° maggio-30 aprile dell'anno successivo, entro il 31 maggio di ogni anno (si veda ItaliaOggi del 25/04/12). Per i contratti di locazione, locazione finanziaria e, secondo Assilea, noleggio, la tassa è dovuta dall'utilizzatore per il periodo di durata del contratto, rapportandone la misura ai giorni effettivi.
