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Le carte non stoppano i fallimenti

del 01/05/2012
di: di Vittorio Antion
Le carte non stoppano i fallimenti
Le dichiarazioni fiscali non bloccano il fallimento. Anche se i valori di fatturato, risultanti dai modelli presentati all'erario, sono più bassi dei livelli soglia richiesti dalla Legge Fallimentare per l'apertura della procedura concorsuale. Lo ha stabilito la sentenza n. 625 depositata il 12 aprile 2012 dalla prima sezione civile della Corte d'appello di Torino.

L'assoggettabilità al fallimento di un impresa può infatti ottenersi anche attraverso la contabilità civilistica e non dal modello Unico presentato dalla stessa. E l'onere di dimostrare che i ricavi aggiuntivi non incidono sulla soglia richiesta per il fallimento incombe sull'imprenditore. È chi rischia di fallire, infatti, che deve provare di non avere i requisiti patrimoniali, di giro d'affari e di esposizione debitoria: se non lo fa, si aprono le porte del fallimento, anche se non si hanno le prove positive del superamento dei livelli di soglia. Al creditore, infatti, basta produrre in giudizio la documentazione che induce il giudice a presumere che ci sia molto di più di quanto dichiarato al fisco.

Nel caso concreto a seguito dell'istanza depositata da un creditore, una società in accomandita semplice è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale. L'impresa ha reclamato la decisione, ritenendo di non avere i requisiti per essere soggetta a fallimento. In particolare la società ha cercato di dimostrare, producendo le dichiarazioni, di non avere mai raggiunto la soglia degli introiti richiesti dalla legge per rendere fallibili gli imprenditori. Il creditore, tuttavia, ha portato in giudizio alcuni documenti che hanno dimostrato livelli di fatturato più alti. Si è così accertata una discordanza tra ricavi dichiarati e ricavi effettivi. A nulla è valso affermare di non essere obbligata, data la sua forma giuridica di sas, a tenere le scritture contabili come previsto dall'articolo 2214 c.c. Ma tale difesa è stata rigettata dal tribunale il quale ha ricordato la giurisprudenza che in varie occasioni ha affermato che le sas, pur non essendo tenute a depositare i bilanci del registro imprese, sono comunque obbligate a curare il libro giornale e il libro degli inventari, tanto quanto le altre forme giuridiche di imprenditoria previste dall'ordinamento. Il giudice ha ritenuto che le dichiarazioni di Unico non fossero in grado di superare le presunzioni. Non avendo assolto l'onere probatorio quest'ultima doveva ritenersi assoggettabile al fallimento.

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