1. discriminatori (art. 3 della legge 11 maggio 1990 n. 108);
2. quelli in coincidenza con il matrimonio (art. 35 del decreto legge n. 198/06 come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 251);
3. quelli posti in essere in violazione all'art. 54, commi 1, 6, 7, 9 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sulle lavoratrici madri;
4. quelli riconducibili ad altri casi di nullità (vedi art. 15 della legge n. 300/1970);
5. quelli dovuti a motivi illeciti di cui all'art. 1345 c.c.;
6. i licenziamenti orali.
In caso di controversie sui licenziamenti nulli, il Giudice del lavoro, con sentenza riconoscente gli estremi, ordina al datore di lavoro (anche domestico) la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (a prescindere da quale sia il numero dei dipendenti dell'azienda). Il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro 30 giorni dall'invito del datore (avendo preferito richiedere il risarcimento). Il Giudice con detta sentenza condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento dei danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui è stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale.
La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.
