L'importante precisazione è contenuta nella risoluzione n. 41/e diffusa ieri. Indipendentemente dal verificarsi nell'anno di un evento straordinario quale la messa in liquidazione, il termine previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa deve intendersi riferito al periodo d'imposta successivo «unitariamente considerato».
Prendiamo ad esempio il caso di una società per la quale i soci hanno deliberato in data 31 gennaio 2011 la messa in liquidazione. Questa società sarà quindi tenuta a due distinti adempimenti dichiarativi in relazione all'anno 2011. Dovrà presentare nel termine di nove mesi dalla delibera di messa in liquidazione una prima dichiarazione riferita al periodo 1/1/2011-31/1/2011 (ante liquidazione) e una seconda dichiarazione riferita al periodo post liquidazione 1/2/2011-31/12/2011, entro l'ordinario termine di presentazione di Unico 2012 ovvero entro il 30/9/2012.
Se si interpretasse letteralmente la disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 8-bis del dpr 322/1998, la rettifica della prima dichiarazione presentata per il periodo ante liquidazione dalla società potrebbe avvenire soltanto «non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo» ovvero, stante lo sdoppiamento dei periodi d'imposta nell'anno 2011 di messa in liquidazione, entro e non oltre il 30 settembre 2012. Ma il termine per la rettifica tramite dichiarazione integrativa potrebbe risultare coincidente con il termine di presentazione della dichiarazione del periodo precedente, impedendo la rettifica. E così l'Agenzia dà una interpretazione ampia considerando l'anno di messa in liquidazione come un unico periodo d'imposta ai fini dei termini per l'integrativa delle due dichiarazioni presentate nell'anno.
