
Così l'Agenzia delle entrate che, con la risoluzione n. 40/E di ieri è intervenuta sull'applicazione dell'agevolazione «prima casa» nei trasferimenti immobiliari a titolo gratuito (successioni e/o donazioni).
Nel quesito posto, l'istante evidenzia che nel corso del 2010 ha perso entrambi i genitori e che, di conseguenza e in qualità di erede, si trova a dover presentare due dichiarazioni di successione.
Stante il fatto che il padre è deceduto per primo, si pone il problema se, nella prima dichiarazione che lo stesso erede compila in nome e per conto della madre, può invocare l'applicazione delle agevolazioni, di cui al comma 3, dell'art. 69, legge 21/11/2000 n. 342, consistenti nell'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa (attualmente euro 168).
L'Agenzia delle entrate ricorda che il citato comma 3 dispone, per i trasferimenti della proprietà e la costituzione e il trasferimento dei diritti immobiliari (usufrutto, uso e abitazione) di case di abitazione «non di lusso», derivanti da atti a titolo gratuito come le donazioni e le successioni, l'applicazione in misura fissa delle imposte d'atto (ipotecaria e catastale) « quando in capo al beneficiario ( ) sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione ».
Il comma 4, del medesimo articolo richiede, però, al fine di ottenere l'agevolazione ampiamente indicata che, nella dichiarazione di successione e/o nell'atto di donazione, sia presente la dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti (circ. 44/E/2001), resa ai sensi degli articoli 46 e 47, dpr n. 445/2000.
Inoltre, chiarisce ulteriormente l'agenzia, in detta dichiarazione sostitutiva deve essere attestata la sussistenza dei requisiti al momento del trasferimento dell'immobile, ai sensi del quinto periodo, del comma 1, dell'art. 1 della Nota II-bis, della Tariffa del dpr n. 131/1986 e che, a presentare detta dichiarazione, è legittimato il soggetto interessato, individuabile nell'erede della donna deceduta.
Sul punto, infatti, le Entrate affermano che l'erede (figlio) con riferimento alla successione del padre « si pone, rispetto alla madre, quale successivo chiamato all'eredità, ai sensi dell'articolo 479 del codice civile », acquisendo la legittimazione a presentare la dichiarazione di successione per conto del dante causa (madre), il quale è deceduto senza eseguire alcun adempimento, compresa la denuncia per conto del coniuge (risoluzione n. 280967/1984).
Pertanto, l'Agenzia delle entrate si allinea alla soluzione prospettata dal contribuente condizionando però l'assegnazione delle agevolazioni alla presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'erede.