
Il dl n. 16/2012 definitivamente approvato dal parlamento qualche giorno fa, ha apportato all'adempimento una modifica strutturale, che ha effetto però soltanto dalle operazioni effettuate a partire dal 2012, e dunque sulla comunicazione che dovrà essere inviata l'anno prossimo. Per l'anno 2011, l'adempimento di prossima scadenza resta sottoposto alla disciplina dell'art. 21 del dl n. 78/2010 e successivi chiarimenti. L'obbligo riguarda le singole operazioni attive e passive rilevanti ai fini Iva (fatte salve le esclusioni specificamente previste), se di importo pari o superiore a 3.000 euro al netto dell'Iva, elevato a 3.600 euro comprensivi dell'imposta per le operazioni non sottoposte a fatturazione; queste ultime operazioni, tuttavia, vanno dichiarate solo se effettuate dal 1° luglio 2011. In merito alla determinazione dell'importo di 3.000-3.600 euro, il provvedimento del 22 dicembre 2010 stabilisce che qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, si considera l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti, mentre per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e per quelli con corrispettivi periodici, si considera l'ammontare dei corrispettivi dovuti in un anno solare. La previsione della soglia monetaria, che nelle intenzioni del legislatore mirava a semplificare l'adempimento, ha finito per rappresentare il principale intralcio per le imprese. In considerazione di ciò, tenuto anche conto delle modifiche apportate dal dl 16/2012, con un comunicato stampa del 5 aprile scorso l'Agenzia delle entrate ha reso noto di avere modificato il software di trasmissione dello spesometro relativo al periodo d'imposta 2011, al fine di consentire l'invio anche di operazioni di importo inferiore all'importo di 3.000 euro. L'art. 2, comma 6, del dl n. 16/2012, ha modificato l'art. 21 del dl 78/2010, prevedendo che «a decorrere dal 1° gennaio 2012»: l'obbligo della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'Iva per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate; per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore a euro 3.600, comprensivo dell'Iva.
Le modalità dell'adempimento sono state quindi differenziate a seconda che sussista oppure no l'obbligo di emissione della fattura: nel primo caso, occorrerà comunicare l'ammontare complessivo delle fatture emesse e di quelle ricevute nell'anno d'imposta con ciascuna controparte, per cui si torna in pratica agli elenchi clienti e fornitori; nel secondo caso, resta l'obbligo di segnalare ciascuna operazione ma solo se di importo non inferiore a 3.600 euro comprensivi dell'Iva.