La donna aveva testimoniato circa il riconoscimento del bambino da parte del padre naturale. Questo era sembrato sufficiente al Tribunale e alla Corte d'appello a far scattare la responsabilità penale a carico dell'uomo che, di fatto, non si era mai occupato del bambino. La sesta sezione penale ha ribaltato il verdetto: ad avviso del Collegio di legittimità, nell'ipotesi di minore nato in costanza di un matrimonio, «l'obbligazione in capo al padre ex art. 570 del codice penale di non far mancare i mezzi di sussistenza al bambino sussiste in funzione della presunzione di paternità stabilita dal codice civile e si protrae fino all'esperimento con successo del disconoscimento della paternità, operativo peraltro ex nunc e non ex tunc». Ma non è tutto. Al contrario, nell'ipotesi del minore non nato in costanza di matrimonio, la menzionata obbligazione in capo al padre naturale presuppone la prova della filiazione, da acquisirsi mediante l'atto di riconoscimento formale o altro modo consentito, non esclusa l'applicazione della pregiudiziale di stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 cpp. La vicenda riguarda una coppia che aveva avuto il primo figlio prima di formalizzare le nozze. Poi un secondo è nato all'interno del matrimonio. I due si erano separati e lui non aveva mai versato alla moglie il mantenimento. Con particolare riguardo al primogenito l'uomo era stato condannato da Tribunale e Corte d'appello ma si era sempre difeso sostenendo che la paternità era stata dichiarata solo dalla ex e come tale non era certa. Una tesi che non ha convinto i giudici di merito che avevano deciso per la condanna ma che ha convinto la Cassazione che ha annullato con rinvio per un nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze.
