
PARTITE IVA
Tutto ruota attorno al meccanismo di conversione automatica del rapporto, «salvo che sia fornita la prova contraria da parte del committente», con un approccio che penalizza qualsiasi rapporto di lavoro diverso dal «tempo pieno e indeterminato». Le distorsioni e gli illeciti si devono contrastare non con norme presuntiva ma con accertamenti effettivi che invertano l'onere della prova. Quindi, bisogna introdurre un principio di inapplicabilità di tali presunzioni, ove siano riscontrati nel tipo di attività svolta o nei requisiti del titolare ovvero nelle modalità di esecuzione elementi riconducibili al lavoro autonomo. Il mantenimento dell'articolato così come è pervenuto al Senato potrebbe comportare l'effetto perverso negativo per l'occupazione, con la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro, scaturente dal timore di tali conversioni forzose .
CONTRATTO A TERMINE
Altro intervento potenzialmente scatenante un aumento del numero dei disoccupati è quello sui contratti a termine, la cui penalizzazione rende rigido il mercato e non incentiva i datori di lavoro ad assumere. Da un'indagine della Fondazione Studi consulenti del lavoro l'80% degli imprenditori intervistati non intende più dare seguito a questa forma di contratto, a causa dell'aumento dei costi e delle introdotte rigidità. È dunque indispensabile intervenire con modifiche dando spazio a maggiore flessibilità, specialmente nell'individuazione dei casi di esonero dal periodo di inibizione della riassunzione dei lavoratori a termine.
LAVORO A CHIAMATA
La norma proposta al Senato è incoerente per due motivazioni: perché contraddice la centralità delle comunicazioni che riguardano il rapporto di lavoro; perché introduce una misura sanzionatoria del tutto sproporzionata (da 1.000 a 6 mila euro) per l'omessa comunicazione, anche rispetto alla più complessa e delicata comunicazione di assunzione anticipata, che è posta alla base del contrasto del lavoro irregolare. Si tratta di novità che penalizzano tutti i settori ad attività stagionale o, comunque, discontinua; novità che non vanno nella direzione né delle imprese né dei giovani lavoratori. Sono necessari interventi di modifica che mirino ad ampliare la platea dei soggetti del lavoro a chiamata; a semplificare le procedure di notifica della chiamata, con eliminazione degli adempimenti inutili; azzeramento delle sanzioni amministrative per omessa comunicazione.
LAVORO ACCESSORIO
Così come concepita, la norma non può avere alcun tipo sarà comunque ininfluente in termini di ricadute occupazionali significative. Anche perchè appare discutibile la scelta di escludere dalle prestazioni di lavoro accessorio gli imprenditori commerciali e i professionisti, autorizzando le pubbliche amministrazioni al ricorso all'istituto. L'inclusione degli imprenditori commerciali e dei professionisti tra i soggetti autorizzati darebbe invece un grande impulso al lavoro accessorio con conseguente spinta occupazionale.
APPRENDISTATO
Le novità in materia di assunzioni di apprendisti, introdotte nel ddl presentato al Senato, prevedono: il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro (attualmente è 1 a 1); prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% (30% per i primi 36 mesi di vigenza della norma) degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Con questa disposizione si introduce un ingiustificato limite di accesso al contratto di apprendistato che si pone in contraddizione con la finalità della riforma che lo individua come il principale contratto di ingresso nel modo del lavoro. D'altronde, l'esistenza di un limite numerico rispetto alle maestranze specializzate già assicura un contenimento di eventuali abusi. L'introduzione di questo ulteriore limite rischia, per penalizzare l'azienda, di non consentire l'ingresso nel mondo del lavoro da parte dei giovani. Le novità introdotte sono da ritenersi insufficienti per il vero sviluppo del contratto di apprendistato che in questi anni è rimasto bloccato dall'eccessiva burocratizzazione della sua gestione, caratterizzata da una frammentata e disincentivante regolamentazione regionale. È necessario che il Parlamento intervenga per ridurre il citato limite percentuale, anche con delega alla contrattazione collettiva dell'individuazione delle percentuali di conferma dei contratti di apprendistato.