La ricognizione risulta estremamente complessa, stante la presenza di numerose disposizioni e di numerosi provvedimenti direttoriali, talvolta succedutisi al fine di modificare e/o integrare i precedenti.
Si tratta, comunque, di una serie di comunicazioni non eseguite direttamente dal contribuente ma dai soggetti fornitori di beni e/o servizi che sono obbligati a comunicare una serie di dati e informazioni, nell'ottica di potenziare le azioni di contrasto all'evasione fiscale, con l'ulteriore possibilità di utilizzare gli stessi, a cura dell'amministrazione finanziaria, ai fini dell'accertamento sintetico (redditometro).
Si tratta di dati contrattuali inerenti alle forniture di gas, acqua, servizi telefonici e di dati rilevabili dagli atti ufficiali della pubblica amministrazione (licenze, concessioni, iscrizioni in albi e registri, atti in materia edilizia, immatricolazioni auto e imbarcazioni) ma anche di dati trattati da enti privati, come le banche, le assicurazioni, le società di leasing e le sportive professionistiche.
Spicca il recente ingresso della comunicazione dei rapporti finanziari, introdotta dai commi da 2 a 4, dell'art. 11, dl 201/2011 che, a partire dal 1° gennaio scorso, obbliga gli intermediari finanziari a comunicare, periodicamente, le informazioni inerenti ai rapporti intrattenuti con i propri clienti, ma soprattutto l'ammontare delle operazioni eseguite da questi ultimi; su tale comunicazione pendono, però, le disposizioni di cui al n. 7) comma 1, art. 32, dpr n. 600/1973 attraverso le quali, a pena di nullità, l'Agenzia delle entrate deve ottenere le necessarie autorizzazioni per l'utilizzo.
